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Ordinanza — n. 10746/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed the cassation appeal without legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, Giovanni Padulo, rather than by his legal counsel. The court held that under the amended Criminal Procedure Code, only a legally authorized representative can submit such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed by a legally authorized representative; a personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal legal representation cassation procedure inadmissible appeal procedural costs allegazioni fattuali non credibili testimonianza della vittima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
art. 613 cod. proc. pen
3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADULO GIOVANNI nato a SAN SEVERO il 11/09/1960 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L a Corte di appello di Bari confermava la condanna di Giovanni Padulo per i reati allo stesso ascritti. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente in data 11 dicembre 2023. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . Il Consigliereestensore