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Sentenza — n. 10525/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rules territorial jurisdiction belongs to Genoa based on the first act of money laundering. The court rejects Alessandria's claim. Jurisdiction determined by initial transfer location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ruled that the Tribunal of Genoa retains territorial jurisdiction over the criminal case, rejecting the defense's request to transfer it to Alessandria. The defense argued that a prior notarial act in Alessandria regarding share acquisition was the first relevant step, but the court distinguished this as a preparatory act rather than the consummated crime. The court established that the first act constituting the typical conduct of money laundering was the transfer of the business complex in Genoa, thereby fixing the location of the crime there.

Regesto Legislator

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Art. 24-bis cod. proc. pen.; Art. 12 cod. pen.: The place of consummation of a crime consisting of fragmented and progressive acts is the location where the first act, even if merely a segment of the typical conduct, is realized.

Parole chiave

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territorial jurisdiction money laundering first act principle preparatory acts criminal procedure code transfer of assets consummation of crime riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24-bis cod. proc. pen.
a seguente SENTENZA Sul rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell'art. 24-bis cod.
Art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), cod. pen.
E' evidente - e non è in discussione, pur con le necessarie differenze tra la posizione dei singoli imputati, che, però, qui non rilevano - la connessione tra i reati per cui si procede, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett.
Art. 648-bis e ter cod. pen.
Art. 2634 cod. civ.
Alla stregua dei capi di imputazione, ad alcuni imputati si contesta, al capo B, di avere commesso, in concorso tra loro, il reato di cui all'art. 2634 cod.
Art. 2625 cod. civ.
è contestato al capo E il reato di cui all'art. 2625 cod. civ.
art. 24-bis cod. proc. pen
a seguente SENTENZA Sul rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell'art. 24-bis cod.
art. 2634 cod. civ
Alla stregua dei capi di imputazione, ad alcuni imputati si contesta, al capo B, di avere commesso, in concorso tra loro, il reato di cui all'art. 2634 cod. civ.
art. 2625 cod. civ
è contestato al capo E il reato di cui all'art. 2625 cod. civ.
art. 16 cod. proc. pen
Per il che, ai fini di determinare la competenza territoriale, occorre fare riferimento alla norma di cui all'art. 16 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019 - 01
Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., con l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto di indicare come competente per territorio il Tribunale di Alessandria, con le successive necessarie determinazioni; lette le memorie difensive presentate nell'interesse degli imputati, con le quali si chiede di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova in favore di quella del Tribunale di Alessandria, con la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso quest'ultimo Tribunale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova ha rinviato pregiudizialmente alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la decisione in ordine alla determinazione della competenza per territorio, già oggetto di eccezione difensiva respinta dal Giudice per l'udienza preliminare e che il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata. Occorre stabilire se la competenza sia del Tribunale di Genova ovvero del Tribunale di Alessandria.

2. Alla stregua dei capi di imputazione, ad alcuni imputati si contesta, al capo B, di avere commesso, in concorso tra loro, il reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale), consistito nell'avere stipulato, in data 31 agosto 2017, un contratto di cessione del complesso aziendale della società Bagni Mangini s.r.l. alla società Artù 2017 s.r.l. (partecipata al 100% dalla Grandi Spettacoli s.r.I.) per un prezzo notevolmente inferiore al valore del bene (costituito da uno stabilimento balneare, un ristorante ed una discoteca), essendo l'amministratore unico della cedente, Addezio Emanuele, in conflitto di interessi con la società.

Tale reato è stato configurato quale presupposto dei successivi reati di autoriciclaggio di cui al capo C e di riciclaggio e reimpiego di cui al capo D, attraverso i quali gli imputati avevano operato delle operazioni di trasferimento e reimpiego in attività economiche del complesso aziendale appartenuto alla Bagni Mangini s.r.l. ed individuato quale profitto del reato di cui al capo B. Agli imputati che avevano concorso a commettere il reato presupposto sub capo B (ad eccezione di Addezio Emanuele) è stato contestato il reato di autoriciclaggio descritto al capo C, mentre a coloro i quali non avevano partecipato al medesimo reato presupposto, sono stati contestati i reati di riciclaggio e reimpiego di cui al capo D.

Infine - ma si tratta di circostanza ininfluente in questa sede — al solo amministratore della Bagni Mangini s.r.l. è contestato al capo E il reato di cui all'art. 2625 cod. civ.

3. E' evidente - e non è in discussione, pur con le necessarie differenze tra la posizione dei singoli imputati, che, però, qui non rilevano - la connessione tra i reati per cui si procede, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., tenuto conto del concorso da parte degli imputati, del complessivo disegno criminoso e del fatto che il reato presupposto è stato commesso al fine di eseguire gli altri. Per il che, ai fini di determinare la competenza territoriale, occorre fare riferimento alla norma di cui all'art. 16 cod. proc. pen. e, per essa, al reato più grave, da individuare, in ragione della pena edittale prevista dalla legge, in quelli di riciclaggio e reimpiego entrambi contestati al capo D.

Essi si compongono, secondo l'imputazione, di più condotte commesse in tempi diversi, culminate in quella finale del 24 settembre 2019. Ne consegue che, come hanno correttamente rilevato sia il Tribunale che le parti, deve essere applicato al caso in esame il principio di diritto secondo cui, in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti 2 rn/ che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento;

Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019 - 01). In applicazione di tale principio e di quanto la citata sentenza di legittimità ha esplicitato in motivazione (fgg. 10 e 11), occorre individuare, in questa sede, il primo segmento della condotta tipica dei reati di riciclaggio e reimpiego contestati al capo D, vale a dire, secondo l'imputazione (che ricalca l'indicazione normativa contenuta negli artt. 648-bis e ter cod.pen.), il trasferimento o l'impiego dei beni provenienti dalla commissione del delitto presupposto di cui al capo B.

Posto che il reato presupposto, come è stato sopra evidenziato, si era concretizzato nell'avere stipulato, in data 31 agosto 2017, un contratto di cessione del complesso aziendale della società Bagni Mangini s.r.l. alla società Artù 2017 s.r.I., la prima condotta tipica di trasferimento o impiego del profitto del reato presupposto, indicata nella imputazione sub D, è da rinvenirsi nella cessione operata da Tasca Mario, nella sua qualità di socio di maggioranza della società Artù 2017 s.r.I., del complesso aziendale già appartenuto alla Bagni Mangini s.r.I., alla società Tris s.r.l.s., cessione avvenuta il 20 febbraio 2019 in Genova.

Quel che si era avuto precedentemente, non fa parte della condotta tipica di trasferimento o impiego del bene di provenienza delittuosa, ma attiene alla fase ad esso prodromica, quale era stata l'operazione, focalizzata dai difensori degli imputati ai fini di interesse, che aveva consentito a Tasca Mario di acquisire, attraverso un atto notarile rogato in Alessandria, il ruolo di socio di maggioranza della Artù 2017 s.r.l. con l'acquisto delle quote della società Grandi Spettacoli della quale la Artù era una partecipata al 100%. Il fatto che tale operazione sia stata inserita nel capo di imputazione sub D, non ne muta la natura, che non è permeata da alcuna condotta tipica dei reati di riciclaggio e reimpiego ed, in particolare, da alcun trasferimento o impiego del compendio del reato presupposto, in quel momento ancora non movimentato ed in possesso della società Artù 2017 s.r.I.; cosicché, deve ritenersi che tale operazione prodromica sia stata descritta dal Pubblico ministero nella imputazione soltanto per illustrare i vari e complessi passaggi, anche di tipo preliminare e non tipico, che avevano portato alla commissione dei reati di cui al capo D. kri Ne consegue che la competenza territoriale è da ascriversi al Tribunale di Genova, luogo dove era avvenuta la cessione del 20 febbraio 2019 da Tasca Mario alla Tris s.r.l.s.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Genova e dispone la res