Sentenza — n. 10522/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Aburunia Alexander nato a Napoli il 23/07/2003 avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di Potenza in data 03/10/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 15 della Costituzione; Sentenza — n. 10522/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che in data 22/01/2025 è intervenuta formale rinunzia al ricorso da a‘ci parte del ricorrente pertanto, deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591, comma 1 lett.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Aburunia Alexander nato a Napoli il 23/07/2003 avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di Potenza in data 03/10/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza ha rigettato il riesame interposto dalla difesa di Aburunia Alexander avverso il decreto di perquisizione e sequestro reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza; sequestro caduto sugli apparati smartphome dell'Aburunia, indagato per il delitto di estorsione, in concorso. Avverso tale provvedimento il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico articolato motivo con il quale ha contestato la legittimità del sequestro siccome eseguito per finalità esplorative e cioè finalizzato all'apprensione indiscriminata vtutte le informazioni contenute nel telefono cellulare, in violazione del principio di proporzionalità o adeguatezza cui l'adozione della misura cautelare deve ispirarsi; contestando, altresì, la mancanza di un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità giudiziaria che legittimi l'acquisizione degli scambi comunicativi contenuti nel dispositivo in sequestro, trattandosi di "corrispondenza" rientrante nella sfera di protezione di cui all'art. 15 della Costituzione come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023.
Rilevato che in data 22/01/2025 è intervenuta formale rinunzia al ricorso da a‘ci parte del ricorrente pertanto, deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591, comma 1 lett.
d) cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia, nel caso di specie, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la rinunzia al ricorso è intervenuta a seguito della restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto, disposta con provvedimento del giudice.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così