Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to lack of language barrier evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's request for a suspended sentence was based on unfounded claims of language misunderstanding. Although the defendant is Algerian and claimed he did not understand the plea agreement, the court found clear evidence he spoke Italian, having made confessional statements and paid compensation. Consequently, the court rejected the argument that consent was vitiated by a lack of interpreter and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a claim of language barrier in a plea bargain is inadmissible if the record demonstrates the defendant understood Italian and actively participated in the proceedings without an interpreter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Gharbi Amine nato in Algeria il 07/05/1996 avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Milano in data 25/07/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli, lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Gharbi Amine ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 25/07/2024 con la quale, su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 310,00 di multa per il delitto di rapina impropria, deducendo violazione di legge ex art. 606 lett.
b) cod. proc. pen. per vizio del consenso in quanto, essendo alloglotta, non avrebbe compreso che il patteggiamento non contemplava il beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati.
2. Dalla sequenza processuale - accessibile al giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge che l'imputato tramite procuratore speciale, fece richiesta di applicazione pena senza prevedere la concessione del beneficio della sospensione della pena; né si può ritenere che l'accordo sia inficiato da un vizio del consenso poiché dalla sentenza emerge chiaramente che Gharbi Amine comprendeva la lingua italiana avendo reso dichiarazioni confessorie e risarcito il danno, circostanza che gli è valsa il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si deve ribadire infatti che anche se il diritto di farsi assistere da un interprete costituisce una garanzia essenziale per l'esercizio del diritto di difesa dello straniero alloglotta, il corrispondente obbligo per l'autorità giudiziaria di provvedere alla nomina dell'interprete nasce allorché risulti dagli atti o, comunque, processualmente il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se sia altrimenti accertata dall'autorità procedente (Sez.
U, n. 15069 del 26/10/2023, Rv. 286356; Sez. 4, n. 6684 del 12/11/2004, Rv. 233360; Sez. 1, n. 5187 del 21/09/2000, Rv. 217350). Nel caso esaminato non vi sono elementi dai quali desumere che l'imputato non conoscesse la lingua italiana e dunque non avesse compreso i termini del patteggiamento.
3. Per quanto sopra esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende