Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10520/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for aggravated damage to property due to victim's withdrawal of complaint after judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment that had convicted the defendant for aggravated damage to property. Although the trial court found guilt based on facts established prior to the victim's withdrawal of the complaint, the Supreme Court ruled that the crime extinguished under Article 152 of the Penal Code once the victim formally remitted the complaint. Consequently, the conviction was overturned without remittal, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.; Art. 152 cod. pen.: The crime of aggravated damage to property, which became prosecutable by complaint, is extinguished if the victim remits the complaint after the judgment becomes final, provided the remission occurs before the appeal deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
remissione querela reato estinto delitto danneggiamento procedibilità querela annullamento sentenza spese processuali Corte di Cassazione querela

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.
Letto il ricorso di Cassinelli Daniele avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 03/07/2024 confermativa della sentenza del Tribunale di Lecco del 28/06/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n.
Art. 152 cod. pen.
che va dichiarata, pertanto, l'estinzione del reato ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione, le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge.
Decreto legislativo n. 31 del 19/03/2024
art. 152 cod. pen
che va dichiarata, pertanto, l'estinzione del reato ex art. 152 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681
Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584
227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625
283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez.6, n.
Sez.6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209
268625; Sez.6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cassinelli Daniele nato a Lecco il 17/06/1977 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 03/07/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cassinelli Daniele avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 03/07/2024 confermativa della sentenza del Tribunale di Lecco del 28/06/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.);rilevato che il decreto legislativo n. 31 del 19/03/2024 ha mutato il regime di procedibilità del delitto contestato che è divenuto procedibile a querela; considerato che in data 31 ottobre 2024, le persone offese costituite parti civili hanno rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione; ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez.

U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez.6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209). che va dichiarata, pertanto, l'estinzione del reato ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione, le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso