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Sentenza — n. 10519/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for remission of complaint acceptance after judgment, extinguishing the crime under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10519/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Rayer Giordan because the victim formally accepted remission of the complaint after the judgment was rendered. Although the defendant argued the crime was already finalized, the court recognized that post-judgment remission can be introduced via cassation to extinguish the offense. Consequently, the conviction was voided, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 640 cod. pen.; The acceptance of remission of the complaint after a final judgment extinguishes the criminal liability, allowing the cassation court to annul the conviction based on this new fact.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime post-judgment remission cassation admissibility Italian Penal Code criminal liability extinction procedural remission ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
che va dichiarata, pertanto, l'estinzione dei reati ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge.
Art. 640 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
art. 152 cod. pen
che va dichiarata, pertanto, l'estinzione dei reati ex art. 152 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004
Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022
227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016
283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv.
Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Rayer Giordan nato a Seriate il 08/11/1997 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 1/06/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rayer Giordan avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10/06/2024 confermativa della sentenza del Tribunale di Bergamo del 06/12/2023 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen.; rilevato che il 19/09/2024, la persona offesa Gasperi Walter ha rimesso la querela e l'imputato, tramite procuratore speciale, ha accettato la remissione;ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez.6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209). che va dichiarata, pertanto, l'estinzione dei reati ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso,