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Sentenza — n. 10340/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10340/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10340/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 comma 1 cod. proc. pen. avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Forlì ha dichiarato Nafissi Mouhssine colpevole dei reati di cui all'art.629 cod. pen. ed agli artt. 81 comma 2, e 624 cod. pen. e, concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. come prevalenti sulla contestata recidiva, riconosciuta la continuazione ed applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Ha dedotto il ricorrente la violazione di legge per essere stata totalmente omessa la pena pecuniaria, in violazione degli artt. 629 cod. pen. e 624 cod. pen. che, per entrambi i reati riconosciuti in continuazione, prevedono congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 608 comma 1 cod. proc. pen, artt. 629 cod. pen, art. 629 cod. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 10340/2025 — snpen · Corte di Cassazione: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata determinazione della pena pecuniaria, con rinvio al Tribunale di Forlì.

Parole chiave

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sanzioni penali commutazione della pena pecuniaria esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena pecuniaria sospesa commisurazione della pena per rapina remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 608 comma 1 cod. proc. pen
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 comma 1 cod. proc. pen.
artt. 629 cod. pen
Ha dedotto il ricorrente la violazione di legge per essere stata totalmente omessa la pena pecuniaria, in violazione degli artt. 629 cod. pen.
art. 629 cod. pen
Il ricorso è fondato, in quanto l'art. 629 cod. pen.
art. 624 cod. pen
prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni e quella della multa da 1.000,00 a 4.000,00 euro così come anche l'art. 624 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: NAFISSI MOUHSSINE (CUI 05F1DGU) nato il 04/08/1994 L A-^ avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata determinazione della pena pecuniaria, con rinvio al Tribunale di Forlì. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 comma 1 cod. proc. pen. avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Forlì ha dichiarato Nafissi Mouhssine colpevole dei reati di cui all'art.629 cod. pen. ed agli artt. 81 comma 2, e 624 cod. pen. e, concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. come prevalenti sulla contestata recidiva, riconosciuta la continuazione ed applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Ha dedotto il ricorrente la violazione di legge per essere stata totalmente omessa la pena pecuniaria, in violazione degli artt. 629 cod. pen. e 624 cod. pen. che, per entrambi i reati riconosciuti in continuazione, prevedono congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria.

2. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata determinazione della pena pecuniaria, con rinvio al Tribunale di Forlì.

3. Il ricorso è fondato, in quanto l'art. 629 cod. pen. prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni e quella della multa da 1.000,00 a 4.000,00 euro così come anche l'art. 624 cod. pen. prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e quella della multa da 154,00 a 516,00 euro. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla mancata determinazione della pena pecuniaria, che può essere rideterminata da questa Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., in coerenza con i criteri adottati per la determinazione della pena detentiva, nella misura minima di 1.000,00 euro, quanto alla pena base, ridotta ad euro 666,66 per la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., poi ulteriormente di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, e così per euro 444,44, quindi aumentata per la continuazione ad euro 493,00, proporzionalmente all'aumento per la pena detentiva, ed infine ridotta di un terzo per il rito, e così per 329,00 euro

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina, quanto alla multa, in euro 329,0