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Sentenza — n. 10339/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10339/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Zenteno Vargas Ancelma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo che il 24/7/2020 aveva riconosciuto la sua penale responsabilità in ordine a tre reati di usura, ritenuti in continuazione tra loro, commessi il 25/1/2012 (capo a) el'11/6/2012 (capo b) ai danni di Alcaraz Azurduy Mikdred ed il 7/6/2012 (capo c) ai danni della figlia dell'Alcatraz, Rocha Padilla Naysa.

Regesto Legislator

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art. 344 bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 165bis disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10339/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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retrocessione di credito credito contestato inadempimento reiterato arretrati di locazione esaurimento delle istanze usura

Disposizioni normative citate

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art. 344 bis cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 344 bis cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 165bis disp. att. cod. proc. pen
Il secondo motivo di ricorso, si fonda, singolarmente, su ripetute sollecitazioni volte ad ottenere la collaborazione della cancelleria ai sensi dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., con inviti ad acquisire gli atti di volta in volta richiamati, ma non allegati al ricorso e nemmeno inseriti in apposito elenco.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZENTENO VARGAS ANCELMA natq il 21/04/1976 nL'A-,- avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Zenteno Vargas Ancelma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo che il 24/7/2020 aveva riconosciuto la sua penale responsabilità in ordine a tre reati di usura, ritenuti in continuazione tra loro, commessi il 25/1/2012 (capo a) el'11/6/2012 (capo b) ai danni di Alcaraz Azurduy Mikdred ed il 7/6/2012 (capo c) ai danni della figlia dell'Alcatraz, Rocha Padilla Naysa.

A sostegno del ricorso la difesa della Zenteno ha addotto due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 344 bis cod. proc. pen. al procedimento in esame, avente ad oggetto reati commessi anteriormente al 10 gennaio 2020. Ad avviso del ricorrente si tratta di norma di carattere sostanziale favorevole all'imputato e, pertanto, in virtù di interpretazione costituzionalmente orientata, applicabile anche retroattivamente. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, nonché mancata assunzione di una prova decisiva (l'esame testimoniale di Lanfranchi Lorenzo e di Rocha Padilla Dora, figlia della persona offesa), in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente, riconosciuta prevalentemente sulla base di dichiarazioni delle persone offese Alcatraz Azurduy e Rocha Padilla Naysa, che si assumono inattendibili e mendaci.

Deduce la difesa che la Zenteno avrebbe stipulato solo i contratti di cui ai capi b) e c), senza pattuire o ricevere interessi usurari, giacché il contratto stipulato con la Rocha Padilla prevedeva interessi del 3°/o, senza alcuna specificazione che questi dovessero essere corrisposti con cadenza mensile o annuale; quanto, invece, ai rapporti con l'Alcatraz, le cui dichiarazioni vengono indicate come inattendibili e "clamorosamente mendaci", il contratto in data 1/6/2012 non potrebbe essere interpretato come se fossero stati pattuiti interessi mensili del 3°/o, mentre il contratto in data 25/1/2012, di cui al capo a), non potrebbe essere attribuito alla ricorrente, perché in quel periodo in condizioni fisiche precarie, sicché anche la perizia grafica espletata dovrebbe ritenersi, sul punto, gravemente erronea.

2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale RaffaelaeGargiulo, i con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.

1. Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto l'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento dei termini di durata massima dei giudizi dalla stessa norma previsti, è norma tipicamente processuale, che questa Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto non essere in alcun modo in contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 1567 del 14/12/2021, Rv. 282408; Sez. 7, Ordinanza n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043).

2. Il secondo motivo di ricorso, si fonda, singolarmente, su ripetute sollecitazioni volte ad ottenere la collaborazione della cancelleria ai sensi dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., con inviti ad acquisire gli atti di volta in volta richiamati, ma non allegati al ricorso e nemmeno inseriti in apposito elenco. L'inammissibilità del motivo, che non si confronta con tutte le fonti di prova poste a fondamento della decisione, discende dalla sua aspecificità, oltre che dalla prospettazione di letture delle risultanze processuali diverse da quelle adottate dal giudizio di merito che esulano dal sindacato di questa Corte di cassazione, non potendo integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Premesso, infatti, che il giudizio di penale responsabilità della ricorrente è fondato non solo sulle dichiarazioni delle persone offese, ma anche su fonti documentali, oltre che su una perizia grafica contestata dalla ricorrente con censure del tutto generiche ed assertive, come rilevato anche dalla corte territoriale, deve rilevarsi che il giudizio di attendibilità delle persone offese è stato fondato dai giudici di merito su argomentazioni congrue ed in alcun modo illogiche, essendosi rilevata l'assenza di preordinazione o anche solo di malanimo nei confronti della ricorrente, atteso anche che i fatti erano emersi quasi "per caso", nel corso di indagini per truffa ai danni dell'Alcaraz, tanto che le persone offese nemmeno si sono costituite parti civili e, peraltro, non erano mancati riscontri documentali, con annotazioni la cui attribuzione alla Zenteno è stata confermata anche da perizia grafica.

In relazione alle argomentazioni volte a censurare l'attendibilità delle persone offese, peraltro, va preliminarmente ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01. In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).Peraltro, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte dì cassazione in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie. (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 Rv. 278609;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 6, Sentenza n. 443 del 04/11/2004, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Rv. 227492). Quanto all'invocata rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, infine, deve ricordarsi che questa, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820), ipotesi in alcun modo ravvisata dalla Corte territoriale, mentre la ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata, nemmeno ha specificato le ragioni poste a fondamento della richiesta di esaminare i testi Lanfranchi e Rocha Padilla Dora, né l'utilità di tale esame è stata specificata con il ricorso in esame.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm