Ordinanza — n. 10307/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAngelo Vincenti , a mezzo del suo difensore, p ropo ne ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciat a in data 27 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Lecce ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 1 di reclusioneed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10307/2025 — snpen · Corte di Cassazione: All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCENTI ANGELOnato a Lecce il 06 / 0 1/19 91 avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo. RITENUTO IN FATTOe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Angelo Vincenti , a mezzo del suo difensore, p ropo ne ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciat a in data 27 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Lecce ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 1 di reclusioneed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
2. Il ricorrente lamenta, con l’unicomotivo di impugnazione , violazione degli artt. 129 e 426 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.
3. Il ricorso è inammissibile p erché propost o per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualoravengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.Nel concordato in appello , infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato -salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 –01).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12febbraio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Emanuele Cersosimo Anna Pe