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Sentenza — n. 10305/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10305/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L’unico motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, la procura speciale rilasciata dal ricorrente in favore dell’Avv. Maria Teresa Caccamo è stata depositata in data 27 marzo 2024 unitamente all’istanza di rescissione del giudicato (vedi in proposito attestazione di cancelleria datata 02.10.2024) con conseguente insussistenza della ritenuta causa di inammissibilità dell’istanza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10305/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 629-bis, 122, 583, 178 e 179 cod. proc. pen. La difesa ha , in particolare, evidenziato che diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’istanza di rescissione del giudicato sarebbe stata depositata -via Pec in data 27 marzo 2024-unitamente a procura speciale sottoscritta dall’imputatoed autenticata dal difensore di fiducia. È stato, inoltre, rimarcato che il difensore di fiducia del ricorrente ha ricevuto la notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza e che il Procuratore generale nel corso dell’udienza del 26 giugno 2024 , non ha eccepito la mancanza di legittimazione del difensore alla presentazione dell’istanza di rescissione del giudicato.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico ritiro dell'istanza giudiziaria omissione del ministero pubblico adempimento dei presupposti processuali documenti mancanti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANDINARO SALVATORE nato a Cinquefrondi il 07/10/1985 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnatoed i l ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTOIN FATTO 1. Con ordinanza del 26 giugno 2024 , la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 06 dicembre 2023 nei confronti di Salvatore Scandinaro , in quanto detta istanza sarebbe stata depositata da difensore privo di apposita procura speciale e, quindi, in violazione del disposto di cui all’art. 629-bis, comma secondo, cod. proc. pen.

2. Salvatore Scandinaro ha proposto, a mezzo del proprio difensore , ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello.

3. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 629-bis, 122, 583, 178 e 179 cod. proc. pen. La difesa ha , in particolare, evidenziato che diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’istanza di rescissione del giudicato sarebbe stata depositata -via Pec in data 27 marzo 2024-unitamente a procura speciale sottoscritta dall’imputatoed autenticata dal difensore di fiducia. È stato, inoltre, rimarcato che il difensore di fiducia del ricorrente ha ricevuto la notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza e che il Procuratore generale nel corso dell’udienza del 26 giugno 2024 , non ha eccepito la mancanza di legittimazione del difensore alla presentazione dell’istanza di rescissione del giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, la procura speciale rilasciata dal ricorrente in favore dell’Avv. Maria Teresa Caccamo è stata depositata in data 27 marzo 2024 unitamente all’istanza di rescissione del giudicato (vedi in proposito attestazione di cancelleria datata 02.10.2024) con conseguente insussistenza della ritenuta causa di inammissibilità dell’istanza.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti a lla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appellodi Messina per l’ulteriore corso . Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Emanuele Cersosimo Anna Petruz