Court corrects Cassation ruling to remove erroneous cost order against public prosecutor due to clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment that erroneously condemned the Public Prosecutor to pay procedural costs. The material fact was a clerical mistake in the December 2024 ruling where the cost order was applied despite the appeal being filed by the public authority. The court decided to delete the erroneous phrase from the judgment's operative part to align the decision with the procedural reality that the prosecutor does not bear such costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: In the event of a material error in a judgment's operative part regarding the party bearing costs, the court must correct the record to reflect that the public prosecutor is not liable for procedural expenses.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALEnel procedimento a carico di: BERNASCHINO ANDREA nato a CATANZARO il 21/11/1987 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che per mero errore materiale sul ruolo dell'udienza in data 13/12/2024, nel dispositivo della sentenza n. 2283/2024 emessa da questa Corte di Cassazione, sezione seconda nel procedimento n. 32279/2024, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza emessa in data 12/9/2024 dalla sezione per il riesame del Tribunale di Catanzaro nei confronti di Bernaschino Andrea, si è indicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pur trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica;
P. Q. M. Dispone la correzione del ruolo dell'udienza di camera di consiglio della seconda sezione penale della Corte di Cassazione del 13.12.2024 con riferimento al proc. R.G. n. 32279/2024 con l'eliminazione nel dispositivo di decisione delle parole "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deliberato in camera di consiglio, il giorno 11 marzo 2025. Il Consigli re estensore Il Presidente Luci Imperiali Andre Pellegrino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA, $,EZIONt PENALE 1 3 MAR. 2025 IL