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Ordinanza — n. 10298/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10298/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Naili Ahmed Khalil e Dubare Ledion rispettivamente la pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa e quella di un anno mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di ricettazione in forma continuata, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale per Nail Ahmed Khalil e alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per Dubare Ledion.2.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10298/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Naili Ahmed Khalil e Dubare Ledion rispettivamente la pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa e quella di un anno mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di ricettazione in forma continuata, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale per Nail Ahmed Khalil e alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per Dubare Ledion.2.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena sostituzione nell'obbligazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Nell'interesse di Naili Ahmed Khalil si deduce la mancanza di motivazione con riferimento all'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; a ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: Naili Ahmed Khalil nato in Tunisia il 01/08/1991 (C.U.I. 06B9UZZ) Dubare Ledion nato a Lushnje il 28/05/1988 (C.U.I.02DTPG2) avverso la sentenza del 10/12/2024 del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Naili Ahmed Khalil e Dubare Ledion rispettivamente la pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa e quella di un anno mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di ricettazione in forma continuata, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale per Nail Ahmed Khalil e alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per Dubare Ledion.2.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori fiduciari. 2.1. Nell'interesse di Naili Ahmed Khalil si deduce la mancanza di motivazione con riferimento all'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto ed altresì la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata che è eccessiva. 2.2. Nell'interesse di Dubare Ledion si deducono - così si legge nella intestazione - l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 648, comma secondo, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine "alla richiesta difensiva di applicazione della pena sostitutiva".

Nella parte argomentativa del ricorso è censurata la illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha attribuito i reati contestati all'imputato, il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata della particolare tenuità e l'entità degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.

3. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 3.1. L'impugnazione interposta nell'interesse dell'imputato Naili Ahmed Khalil ha ad oggetto, da un lato, motivi non consentiti e, dall'altro, una doglianza del tutto generica in punto di qualificazione giuridica del fatto. Quanto ai vizi motivazionali dedotti, si tratta di censure che sono in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche il vizio motivazione che, in questa sede, viene lamentata con riferimento alla insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla entità della pena applicata che, peraltro, è perfettamente aderente al contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti e che il giudice ha espressamente ritenuto congrua e priva di profili di illegalità.

La doglianza in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto - in astratto consentita, seppure nei soli casi in cui detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ipotesi che non ricorre nel caso di specie ove si ponga mente al tenore degli addebiti contestati), è tuttavia del tutto a-specifica non risultando accompagnata da alcuna argomentazione sul punto.3.2. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Dubare Ledion.

Premesso che il richiamo alla "richiesta difensiva di applicazione di pena sostitutiva" è inconferente in quanto dalla sentenza impugnata non risulta che l'accordo tra le parti contemplasse sanzioni di tal natura in sostituzione della reclusione, i motivi proposti non sono deducibili in sede di legittimità. Quanto al vizio di illogicità della motivazione relativamente alla attribuzione all'imputato dei fatti contestati del fatto, ribadita l'impugnabilità della pronuncia di applicazione pena per le sole ipotesi di violazione di legge, la deduzione non è consentita in questa sede poiché la pattuizione liberamente intervenuta tra le parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. non consente di rimettere in discussione in questa sede il profilo di responsabilità in ordine ai fatti contestati.

Parimenti non consentiti sono i motivi relativi al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata della particolare tenuità e alla gravosa entità degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione. Quanto al primo profilo, va ricordato l'orientamento di legittimità che qui si ribadisce secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione pena sottoposta al giudice (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjeza Amar, Rv. 279117).

Nel caso di specie, l'accordo intervenuto tra le parti non contemplava il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha applicato, ritenendola congrua, una sanzione perfettamente corrispondente a quella indicata nell'accordo intervenuto tra le parti anche con riferimento agli aumenti operati a titolo di continuazione, rispetto alla quale non si ravvisa alcuna illegalità.

4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, a favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.