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Sentenza — n. 10297/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and late merit claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim for leniency due to its lack of specificity and the request for continuation of punishment as a late merit issue. The appellant argued that the lower court ignored her lack of knowledge regarding the victim's grief and failed to recognize a criminal continuation between two acts. The court ruled that the first ground was defective under procedural rules and the second could not be raised for the first time in a final appeal, noting the appellant could still seek continuation in execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 585 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a ground lacks specificity or if a matter of merit is raised for the first time in the final appeal stage without new evidence, as such issues must be addressed in the first instance or execution phase.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity continuation of punishment final appeal merit procedural economy violazione di domicilio violazione del divieto d'entrata inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 81 cod. pen.
A giudizio della ricorrente, i due episodi sarebbero parte di un medesimo programma criminoso in considerazione dell'identicità delle modalità esecutive delle condotte e della vicinanza temporale tra le fattispecie delittuose con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 81 cod. pen.
Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez.
art. 633 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
A giudizio della ricorrente, i due episodi sarebbero parte di un medesimo programma criminoso in considerazione dell'identicità delle modalità esecutive delle condotte e della vicinanza temporale tra le fattispecie delittuose con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 81 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Va ribadito, peraltro, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
274647 - 01; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni
pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 44469 del 25/10/2024, Bonanno
285991 - 01; negli stessi termini, Sez. 7, Ord. n. 44469 del 25/10/2024, Bonanno, non massimata;
Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, Cantone
Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Messina
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO NAOMI nata a Marsala il 20/08/1994 avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che il ricorso è trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Naomi Romeo, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 maggio 2024 con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 31 maggio 2019, dal Tribunale di Marsala, l'ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 135,00 di multa per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.

2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto esclusivamente in considerazione delle gravi modalità di commissione del reato, senza tenere conto del fatto che la ricorrente si sarebbe limitata a forzare la porta d'ingresso, senza essere a conoscenza del lutto subito dalla persona offesa. ,.

3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, chiede il riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto della sentenza impugnata e quello giudicato con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Marsala in data 01 aprile 2022 e divenuta irrevocabile in data successiva alla pronuncia della sentenza oggetto di ricorso. A giudizio della ricorrente, i due episodi sarebbero parte di un medesimo programma criminoso in considerazione dell'identicità delle modalità esecutive delle condotte e della vicinanza temporale tra le fattispecie delittuose con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 81 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nel comportamento della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della particolare gravità delle modalità di realizzazione della condotta posta in essere dalla Romeo (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Va ribadito, peraltro, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, trattandosi di questione di merito non deducibile per la prima volta in sede di legittimità. 2.1. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione in relazione ad un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile solo dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991 - 01; negli stessi termini, Sez. 7, Ord. n. 44469 del 25/10/2024, Bonanno, non massimata;

Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409 - 01). Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione con un reato della medesima indole separatamente giudicato per la prima volta in questa sede, a seguito del passaggio in giudicato (solo in data 25 maggio 2024) della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 01 aprile 2022 con conseguente tardività della doglianza (in considerazione del fatto che la stessa poteva essere dedotta in sede di appello). 2.2. Deve essere, in proposito, ribadito l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il giudice dell'appello, qualora sollecitato da una parte, può riconoscere la continuazione fra il reato oggetto di giudizio ed altro reato già giudicato in diverso procedimento, anche quanto detta sentenza, come nel caso di specie, non sia ancora irrevocabile al momento della trattazione del giudizio di appello (vedi, Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Messina, Rv. 283107 - 01). 2.3.

In ogni caso, deve essere rimarcata l'assenza di qualsiasi pregiudizio per la ricorrente, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.; l'imputata, in una condivisibile prospettiva dell'economia dei mezzi giuridici, è, infatti, libera di chiedere il riconoscimento della continuazione nel procedimento di cognizione o nella sede esecutiva, a cui potrà accedere in ogni caso in cui il giudice della cognizione - come nella fattispecie - non abbia delibato la questione ovvero quando l'abbia dichiarata inammissibile.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa