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Sentenza — n. 9971/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9971/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9971/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Cardarelli Rinaldo n. a Priverno il 25/4/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 3/10/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato dal D.Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.

Regesto Legislator

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art. 611 cod.proc.pen, art. 642 cod.pen; Sentenza — n. 9971/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a Priverno il 25/4/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 3/10/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato dal D.Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.

Parole chiave

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estinzione delle prestazioni assicurative diritto dell'assicuratore truffa all'assicurazione rinascita della qualità d'assicurato riduzione dell'assicurazione contraente d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod.proc.pen
a Priverno il 25/4/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 3/10/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato dal D.Lgs n.
art. 642 cod.pen
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/12/2023, aveva dichiarato Cardarelli Rinaldo colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Cardarelli Rinaldo n. a Priverno il 25/4/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 3/10/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato dal D.Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/12/2023, aveva dichiarato Cardarelli Rinaldo colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen. in danno di Axa Assicurazioni, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Nicola Santoro, il quale ha segnalato l'intervenuta remissione di querela a seguito di accordo transattivo tra le parti, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per effetto della dedotta causa estintiva. 3.Risulta in atti che il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile con PEC in data 18/11/2024 ha trasmesso atto di remissione della querela sporta nei confronti di Cardarelli Rinaldo in data 20/6/2018, formalmente accettata dal procuratore speciale dell'imputato.

Pertanto, stante la ritualità dell'atto abdicativo deve emettersi declaratoria estintiva del reato ascritto al ricorrente, cui fanno carico le spese del procedimento ex art. 340, ultimo comma, cod.proc.pen. Le statuizioni civili debbono essere conseguentemente revocate: tu.cro ve oemd.., ).; p_er Zirke.,tò .‹ / #4,1 cut, 4

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per sopravvenuta remissione di querela, accettata dall'imputato. Spese del procedimento a carico dell'imputato. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025 Sentenza a motivazione semplifi