Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural tardiness and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to meet procedural deadlines under the alternative procedure. The defense argued for false application of procedural articles and lack of evidence regarding threats, but the court noted these substantive issues were precluded by the earlier dismissal of the appeal. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the appellant's absence and the resulting procedural bar.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420, comma 2ter; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed late or if grounds are generic, precluding substantive review of evidence or sentencing factors when the appeal itself is procedurally barred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da De Jesus Oliveira Karolina n. in Brasile 1'8/12/1983 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 3/10/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di De Jesus Oliveira Karolina avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Parma che, in data 6/3/2024, in esito a giudizio abbreviato, l'aveva dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 629 cod.pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. Alessandro Silvestri, deducendo: 2.1 la falsa applicazione dell'art. 420, comma 2ter, cod.proc.pen.; 2.2 il difetto di motivazione con riguardo alla responsabilità dell'imputata in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della p.o. in assenza del requisito della minaccia; 2.3 la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi generici o non consentiti. La Corte territoriale ha pronunziato declaratoria d'inammissibilità dell'appello correttamente argomentando la tardività dell'impugnazione, evidenziando che, per effetto dell'accesso al rito alternativo ex art. 438 cod.proc.pen., l'imputata doveva essere considerata presente con conseguente impossibilità di applicare la dilazione prevista dall'art. 585, comma ibis, per il solo imputato assente (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199-01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 - 01). Il difensore con il primo motivo ha denunziato la falsa applicazione dell'art. 420,comma 2ter, cod.proc.pen. senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno della censura con conseguente violazione dell'art. 581, comma 1, lett.
d) cod.proc.pen. 3.1 Gli ulteriori motivi che concernono profili relativi alla valutazione delle prove e all'apparato circostanziale sono preclusi, stante l'interruzione della catena devolutiva prodotta dalla declaratoria di cui all'ordinanza impugnata, che ha accertato l'insussistenza delle condizioni per l'instaurazione del giudizio d'appello e la conseguente irrevocabilità della pronunzia di primo grado.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025 Sentenza a motivaz