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Ordinanza — n. 9969/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because settlement agreement bars legal qualification challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought to challenge the legal qualification of facts after agreeing to a settlement sentence. The appellant argued that the facts constituted arbitrary exercise of rights rather than extortion and requested the exclusion of recidivism. The court ruled that the settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure implicitly renounces any further grievances regarding legal qualification, making such appeals inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The settlement agreement reached under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure constitutes a substantive reproduction of the deflationary instrument of Article 599, paragraph 4, thereby implicitly renouncing the right to raise grievances regarding the legal qualification of facts in the subsequent jurisdictional review.

Parole chiave

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settlement agreement legal qualification recidivism exclusion inadmissible appeal Article 599-bis commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsione.
Art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA MARCO nato a ROMA il 19/07/1992 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsione.

2. Ricorre per cassazione Marco Del Papa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti Prir in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Il motivo, peraltro, si rivela, ab origine, del tutto generico. Per altro verso, il ricorrente, dolendosi della mancata esclusione della recidiva, censura sostanzialmente il fatto che la Corte abbia ratificato la pena dallo stesso richiesta e concordata con il Procuratore generale, ritenendo la recidiva equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos