Italian court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissible generic complaint on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on a generic complaint regarding the maximum reduction of the sentence for general mitigating circumstances. The appellant argued for a lower penalty, but the court noted that the final sanction exactly matched the agreed-upon terms in the settlement. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the permissible grounds for challenging a sentencing agreement under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are admissible only for defects in the formation of the parties' will, prosecutor's consent, or judicial content, but are inadmissible for generic complaints on the magnitude of mitigating circumstances or penalties not affecting the legality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCORINTI AMBROGIO nato a ZUNGRI il 29/04/1963 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di riciclaggio.
2. Ricorre per cassazione Ambrogio Accorinti, dolendosi della mancata diminuzione massima della pena dovuta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della mancata diminuzione della pena in misura massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare che la sanzione finale applicatagli è esattamente corrispondente a quanto oggetto di concordato da lui stesso richiesto alla Corte di merito. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così