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Sentenza — n. 9963/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleged illegal suspended sentence not constituting a penalty error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance suspended sentence, arguing it violated statutory limits on conditional suspension. The court rejected the appeal as inadmissible because the conviction combined two years of imprisonment with a fine, which does not exceed the two-year threshold for suspension eligibility. The court held that such errors in applying suspension benefits do not constitute illegal penalties but rather execution issues, which must be addressed through separate execution proceedings rather than cassation.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 448 cod. proc. pen.: An error in applying the conditional suspension of a sentence, where the total penalty does not exceed statutory limits, does not constitute an illegal penalty and renders a cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence illegal penalty definition cassation appeal inadmissibility pena detentiva threshold execution proceedings remedy commisurazione della pena per rapina sanzioni penali pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
103 del 2017 per intervenuta concessione del beneficio della sospensione della pena in violazione del disposto dell'art. 163 cod. pen. (pena detentiva pari ad anni due che già da sola copriva la possibilità di sospensione ai sensi della disciplina predetta).
Art. 448 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo con unico motivo la illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., ha applicato allo stesso ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la diminuente per il rito, la pena finale di anni due di reclusione ed C 500,00 di multa, condizionalmente sospesa.
Art. 56 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
pen., ha applicato allo stesso ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la diminuente per il rito, la pena finale di anni due di reclusione ed C 500,00 di multa, condizionalmente sospesa.
art. 163 cod. pen
103 del 2017 per intervenuta concessione del beneficio della sospensione della pena in violazione del disposto dell'art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 29950 del 23/06/2022
Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023
Sempre in tema di patteggiamento e di indebita applicazione della sospensione condizionale della pena, Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di BRESCIAnel procedimento a carico di: BEN SLIMANE KHALED nato in TUNISIA il 03/07/1981 avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Brescia, su richiesta di Khaled Ben Slimane e con il consenso del Pubblico Ministero, riqualificato il fatto ascritto ai sensi degli artt. 56, 628, secondo comma, cod. pen., ha applicato allo stesso ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la diminuente per il rito, la pena finale di anni due di reclusione ed C 500,00 di multa, condizionalmente sospesa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo con unico motivo la illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per come introdotto dal comma 50 della art. 1 della I. n. 103 del 2017 per intervenuta concessione del beneficio della sospensione della pena in violazione del disposto dell'art. 163 cod. pen. (pena detentiva pari ad anni due che già da sola copriva la possibilità di sospensione ai sensi della disciplina predetta).

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. Infatti, non rientra nel concetto di pena illegale per violazione dell'art. 163 cod. pen., la applicazione della sospensione condizionale ad una pena detentiva di due anni di reclusione congiunta ad una pena pecuniaria (di qualsivoglia entità, nel caso concreto C 500,00 di multa), per due ragioni. In primo luogo, il superamento della soglia del biennio di pena detentiva da parte della pena pecuniaria -ove convertita-, non è più ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163, primo comma, ultima parte, cod. pen.), a dimostrazione del fatto che la sospensione opera sulla esecuzione della pena, non sulla determinazione dei limiti edittali.

In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte ha, sotto plurimi profili, spiegato che pena illegale è quella non prevista dalla legge ovvero che, pur prevista, oltrepassi, per eccesso o per difetto, i limiti edittali. Per contro, non rientrano nel perimetro del concetto di illegalità della pena errori di interpretazione o di calcolo della pena che non producano il travalicamento dei limiti edittali. Così, con riferimento al patteggiamento ed all'applicazione della sospensione condizionale della pena, sì è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione (Sez. 6, Sentenza n. 29950 del 23/06/2022, PG c/ Sotgiu Rv. 283723 - 01) con il corollario che non si rischia il vuoto di tutela, dato che l'eventuale errore applicativo può essere rimediato con incidente di esecuzione.

Sempre in tema di patteggiamento e di indebita applicazione della sospensione condizionale della pena, Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P, Rv. 285851 - 01, ha concluso nel senso che la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.

4. Deve pertanto concludersi che, per i noti limiti all'impugnazione delle sentenze di 'patteggiamento' ed esulandosi dall'ipotesi di illegalità della pena, il ricorso vada dichiarato inammissibile, residuando al ricorrente la eventuale facoltà di adire il giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis il 16 gennaio 2025 Il Consi liere elatore Il Presidente Fran esco lorit Andre Pellegrino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECOr.t'A SZION IL 1 2 -E PENALE MAR. 20