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Sentenza — n. 9962/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-retroactive application of appeal waiver penalty reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the statutory provision for penalty reduction upon waiver of appeal does not apply when the first-instance judgment has already become final. The appellant argued for the application of recent case law allowing this reduction even after a formal waiver, but the court distinguished this scenario from a complete lack of appeal. The decision rests on the principle that a waiver is not equivalent to a total absence of challenge, and the new rule cannot be applied retroactively to a case where the procedural timeline occurred after its enactment.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.; The reduction of sentence by one-sixth for failing to appeal a first-instance conviction does not apply when the judgment becomes final due to a waiver of appeal, as a waiver is not equivalent to a total lack of challenge.

Parole chiave

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penalty reduction waiver retroactive application finality of judgment cassation inadmissibility appeal waiver distinction rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello, per quanto qui di interesse, dopo aver preso atto del deposito di atto di rinuncia al gravame, ha rilevato come nel (-- caso concreto non potesse essere applicata la disposizione di cui all'art. 442 / cornrna cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo
che si doveva ritenere applicabile anche al caso di intervenuta rinuncia alla impugnazione in considerazione dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (con particolare riferimento a Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo, Rv.
Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi
Il principio, e la sua compatibilità con norme di livello costituzionale e convenzionale, si trova affermato nelle pronunce Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv.
Sez. 1, n. 49255 del 20/09/2023, Bartolomeo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PACILIO FABIO nato ad ACERRA il 10/03/1982 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 01/07/2024, ha confermato la sentenza del G.i.p. di Noia del 20/12/2023 con la quale Fabio Pacilio è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 628, comma terzo, cod. pen.). La Corte di appello, per quanto qui di interesse, dopo aver preso atto del deposito di atto di rinuncia al gravame, ha rilevato come nel (-- caso concreto non potesse essere applicata la disposizione di cui all'art. 442 / cornrna cod. proc. pen. come richiesto dalla difesa con le proprie conclusioni.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Fabio Pacilio, proponendo un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione di norme processuali in relazione all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. che si doveva ritenere applicabile anche al caso di intervenuta rinuncia alla impugnazione in considerazione dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (con particolare riferimento a Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo, Rv. 285820-01).

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Come correttamente osservato dalla Corte di appello, questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che la riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa. Il principio, e la sua compatibilità con norme di livello costituzionale e convenzionale, si trova affermato nelle pronunce Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv. 285523-01 e Sez.1, n. 49255 del 20/09/2023, Bartolomeo, Rv. 285683-01, cui per brevità si fa riferimento.

4. Non rileva nemmeno il richiamo effettuato dal ricorrente al principio affermato da Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo, Rv. 285820-01, attesa la diversità della fattispecie esaminata dalla Corte in quel precedente, non sovrapponibile al caso in esame di rinuncia alla impugnazione. Il punto, qui, è meramente cronologico: la sentenza di primo grado (e, ovviamente, l'atto di appello) sono venuti ad esistenza dopo l'entrata in vigore della novella, di tal che non può farsi questione della possibilità di applicazione retroattiva della disposizione disincentivante dell'appello, di cui l'imputato avrebbe potuto avvalersi, lasciando passare in giudicato la sentenza di primo grado.

5. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 gennaio 2025 Il Con