Cassation court allows appeal on time due to system error and corrects sentencing reduction below one-third limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted the appeal as timely filed, attributing the initial rejection to a technical data misalignment rather than a procedural defect. The defendant argued the appellate court improperly reduced the sentence by less than one-third following a charge reclassification. Consequently, the court annulled the detention portion of the penalty and re-determined it to ten months.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, comma 6-bis cod. proc. pen.; Art. 175 cod. proc. pen.: A filing rejected due to technical system errors regarding party identification constitutes force majeure, rendering the subsequent timely submission valid and admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Bonnici Stefano, n. a Catania il 12/2/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 14/3/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena; lette le memorie, difensiva e di replica con allegati documenti, depositate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 12/3/2018, riqualificato il delitto di riciclaggio originariamente contestato a Bonnici Stefano nel reato di ricettazione e ritenuta l'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod.pen. prevalente sulla contestata recidiva, determinava la pena nella misura di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Massimo Igor Consortini, che -con atto depositato il 31/7/2024- ha preliminarmente richiesto di considerare tempestiva l'impugnazione ovvero di essere rimesso in termini, segnalando di aver depositato telematicamente il ricorso in data 27/7/2024 sul portale dedicato, apprendendo mediante comunicazione trasmessa il 30 luglio seguente che il deposito era stato rifiutato per non meglio specificate incoerenze nei nomi delle parti processuali.
Da un accesso in cancelleria apprendeva che il rifiuto dell'atto sarebbe stato da ascrivere al mancato allineamento nel portale tra i dati del procedimento di primo grado e quelli d'appello, non risultando il numero del registro notizie di reato presente nei registri informatici. Il difensore aggiunge che il deposito del 27 luglio 2024 deve ritenersi correttamente effettuato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, cod.proc.pen., come attestato dalla ricevuta allegata, e produceva í duplicati informatici a sostegno dell'identità sostanziale dell'odierna impugnazione rispetto al ricorso originario rifiutato. 2.1 Quanto ai motivi, deduceva l'erronea applicazione dell'art. 442 cod.proc.pen., avendo la Corte d'Appello determinato la pena effettuando una riduzione per il rito abbreviato inferiore ad un terzo.
3. Ritiene preliminarmente la Corte di poter acceder alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare formulata dal difensore, attesa l'allegata documentazione da cui risulta che il legale ha effettuato il deposito telematico del ricorso tempestivamente, in data 27/7/2024, ricevendo comunicazione circa il mancato perfezionamento della procedura solo il successivo 30 luglio, a termini scaduti, appurando che la causa era da ascrivere ad un disallineamento nel sistema dei dati identificativi del procedimento cui si riferiva l'impugnazione. Dovendosi ascrivere l'inosservanza del termine per impugnare a causa di forza maggiore, di natura oggettiva e insuscettibile di essere tempestivamente impedita o rimossa dal difensore, sussistono i presupposti di cui all'art. 175 cod.proc.pen. con la conseguenza che il ricorso, nuovamente presentato il 31 luglio, deve ritenersi utilmente scrutinabile (Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccarí, Rv. 264965 - 01;
Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841 - 01).3.1 L'unico motivo proposto è fondato. La Corte d'Appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio a seguito dell'operata riqualificazione, ha effettuato una riduzione per il rito inferiore ad un terzo: infatti, muovendo dalla pena di mesi quindici di reclusione ed euro 600 di multa ha irrogato ex art. 442 cod.proc.pen. la pena finale di un anno di reclusione ed euro 400 di multa invece di dieci mesi di reclusione ed euro 400 di multa, errore emendabile dalla Corte adita a norma dell'art. 620, comma 1 lett. I) cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della sola pena detentiva inflitta che ridetermina in mesi dieci di reclusione. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025 Sentenz