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Sentenza — n. 9957/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate court's revocation of suspended sentence due to lack of prosecutorial challenge and procedural preclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding the revocation of the conditional sentence suspension while declaring the remaining appeal inadmissible. The defense argued the revocation violated the prohibition of reformatio in pejus due to an outdated criminal record and lacked proper prosecutorial objection. The court ruled that the appellate court exceeded its powers by revoking the suspension ex officio without a specific prosecutorial request, citing Supreme Court precedent, and thus the specific revocation was void.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 168 cod. pen.; The appellate court is precluded from revoking a conditional sentence suspension ex officio in the absence of a specific prosecutorial request, requiring annulment of such unauthorized revocation.

Parole chiave

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revocation of conditional sentence prohibition of reformatio in pejus ex officio power of appellate court prosecutorial request requirement procedural preclusion in appeal saccheggio guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 168 cod. pen.
in relazione all'art. 168 cod.pen.
Art. 110 cod. pen.
in conseguenza della spericolata condotta di guida tenuta dall'autista e non al fine di impossessarsi dei beni in contestazione sicché la condotta doveva essere qualificata alla stregua del reato di percosse; 2.3 la violazione dell'art. 110 cod.pen.
art. 611 cod.proc.pen
a Lagonegro il 23/4/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste in data 11/3/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.
art. 168 cod.pen
in relazione all'art. 168 cod.pen.
art. 110 cod.pen
in conseguenza della spericolata condotta di guida tenuta dall'autista e non al fine di impossessarsi dei beni in contestazione sicché la condotta doveva essere qualificata alla stregua del reato di percosse; 2.3 la violazione dell'art. 110 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Zangari, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Macchia Luca n. a Lagonegro il 23/4/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste in data 11/3/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trite, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 23/6/2022, che- in esito a giudizio abbreviato- aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina aggravata in concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, revocava il beneficio della sospensione condizionale e confermava nel resto. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Domenico Amodeo, deducendo: 2.1 la violazione e falsa applicazione degli artt. 597 e 674 cod.proc.pen. in relazione all'art. 168 cod.pen. con riguardo alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta in primo grado.

Il difensore assume che la Corte territoriale ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Macchia dal primo giudice, sulla base delle risultanze di un certificato penale non aggiornato, in maniera illegittima, difettando l'impugnazione del Pubblico Ministero sul punto, con conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per l'addebito ascrittogli sebbene dalla ricostruzione del fatto emersa in sede di merito risulti che il Macchia aggredì la p.o. in conseguenza della spericolata condotta di guida tenuta dall'autista e non al fine di impossessarsi dei beni in contestazione sicché la condotta doveva essere qualificata alla stregua del reato di percosse; 2.3 la violazione dell'art. 110 cod.pen. e la mancanza di motivazione con riferimento al concorso nel reato di tentata rapina aggravata, avendo i giudici territoriali omesso di motivare in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente dell'asportazione dei beni materialmente posta in essere dal coimputato Cerrito.

Il difensore segnala che non sussistono elementi dai quali desumere un accordo preventivo degli imputati in ordine alla sottrazione dei beni in possesso della p.o. sicché risulta ingiustificato il ritenuto concorso del prevenuto nella condotta ascritta, profilo in ordine al quale la sentenza impugnata ha omesso di motivare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 secondo motivo che revoca in dubbio la qualificazione giuridica dei fatti ascritti alla stregua del delitto di tentata rapina aggravata è del tutto generico e privo di una puntuale confutazione della concorde valutazione effettuata dai giudici di merito sulla scorta delle precise, reiterate ed attendibili dichiarazioni rese dalla p.o. Il primo giudice (pag. 3-4) ha effettuato un'ampia ricostruzione dell'episodio, argomentando in ordine alla credibilità del denunziante e all'esatta integrazione dei requisiti costitutivi dell'illecito contestato con 2 • argomenti condivisi dalla Corte di merito che ha, altresì, specificamente e congruamente contrastato le doglianze difensive sul punto. 2 Il terzo motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello.

Dall'esame dell'atto di gravame, in particolare del primo motivo, risulta che il difensore ha formulato doglianze con esclusivo riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla partecipazione del Macchia all'azione delittuosa. Pertanto,non sussisteva alcun obbligo per la Corte di merito di motivare su detto profilo e la difesa non può dolersene in questa sede.

3. Il primo motivo è fondato alla luce dei principi declinati da Sezioni Unite Zangarí (Sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004-01) che, nel dirimere il contrasto insorto in ordine agli spazi operativi riservati al giudice d'appello e a quello dell'esecuzione in ordine alla revoca della sospensione condizionale, hanno chiarito che al primo è precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e stante la tassatività delle ipotesi derogatorie tipizzate all'art. 597,comnna 5, cod.proc.pen. A tanto consegue che, avendo la Corte territoriale statuito su un punto della decisione in difetto dei presupposti cognitivi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio V A t- La. limitatamente alla disposta revoca del beneficio della sospensione' mentre i residui motivi debbono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 30 Gennai