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Sentenza — n. 9954/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal violation arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Savoia's appeal inadmissible for being partially generic and manifestly unfounded. The appellant argued for acquittal on conspiracy grounds and denial of general mitigating circumstances, but the appellate court had already confirmed his material complicity based on co-defendant testimony and surveillance footage showing joint possession of stolen goods. The court rejected the appeal because the defense failed to cite specific legal errors or provide concrete evidence contradicting the appellate court's reasoning regarding the co-defendant's role and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 370 c.p.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic and manifestly unfounded, or when the appellate court's decision is not vitiated by a lack of motivation sufficient to justify annulment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded lack of motivation conspiracy in robbery general mitigating circumstances material complicity circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.
art. 133 cod. pen
Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
(da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo
Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv.
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVOIA MARIO nato il 13/05/1967 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratorCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato ed in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 10 novembre 2023, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, emessa il 7 marzo 2023, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata in concorso di cui al capo 4 della imputazione, commesso ai danni di una farmacia. L'imputato è stato assolto dalle altre imputazioni di rapina contestategli ai capi 1, 2 e 3.

2. Ricorre per cassazione Mario Savoia, deducendo: igv 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte ha attribuito al ricorrente una condotta concorsuale rispetto all'azione posta in essere dal coimputato separatamente giudicato Calogiuri Antonio, nonostante le evidenze processuali non documenterebbero se non una mera connivenza non punibile;

2) violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte generici e, in parte, manifestamente infondati.

1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, per giungere alla condanna del ricorrente, ha valorizzato le dichiarazioni accusatorie del coimputato - che lo aveva indicato come soggetto suo correo che aveva svolto le funzioni di "palo", rimanendo all'esterno della farmacia - ponendole in relazione alle immagini delle telecamere presenti nella zona del delitto, che avevano consentito di riprendere i due imputati sia prima del delitto in zona vicina alla farmacia, che dopo la rapina, nel possesso congiunto della refurtiva, a dimostrazione del loro concorso materiale nel reato.

Di tali decisivi e convergenti elementi di prova nel ricorso non vi è menzione 2. In ordine al secondo motivo, la Corte di appello non ha motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto il motivo di appello, in proposito, era del tutto generico, non superando le argomentazioni spese dal primo giudice siccome volte a valorizzare i cospicui precedenti penali del ricorrente ed il comportamento processuale non resipiscente pur a fronte di prove schiaccianti a suo carico. Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva - che emerge, nella specie, avuto riguardo alla sua genericità —impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la kr sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca