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Sentenza — n. 9951/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on recidivism and sentencing continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Appeal Court's judgment regarding the defendant's recidivism and sentencing continuation. The defendant argued the lower court failed to address his request to exclude recidivism and incorrectly applied sentencing rules without considering the specific nature of the recidivism. The court ruled the appeal judgment was flawed because it ignored the first-instance finding of only specific recidivism, rendering the application of the continuation rule erroneous and the reasoning insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: An appeal judgment is annulled if it fails to explicitly address a party's request on recidivism and incorrectly applies sentencing rules based on a mischaracterization of the recidivism type established by the first instance.

Parole chiave

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recidivism specific recidivism reiterated sentencing continuation lack of reasoning annulment with remittal recidiva nell'infrazione altri reati reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 4, cod. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
nel suo richiamo interno all'art. 99, quarto comma, cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POZZI GIMMI nato a OSTIGLIA il 07/08/1985 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; i~1421. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator&VMARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Vissia Conti, in sostituzione dell'Avv. Nicola Tria, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina impropria aggravata e lesioni personali, commessi in danno di un autotrasportatore al quale riusciva a sottrarre il telefono cellulare.

2. Ricorre per cassazione Gimmi Pozzi, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva ed all'aumento di pena in continuazione. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza nella parte in cui non ha speso alcun argomento in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva, che aveva formato oggetto dell'atto di appello. Inoltre, nel determinare l'aumento di pena per la continuazione tra i reati, la Corte ha fatto esclusivo riferimento alla regola prevista dall'art. 81, quarto comma, cod.pen., senza tuttavia avvedersi del fatto che il Tribunale aveva escluso la natura reiterata della recidiva, ritenendo sussistente soltanto la recidiva specifica, alla quale la regola richiamata non si attaglia. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il Tribunale, a fg. 7 della sentenza di primo grado, a fronte della contestazione della recidiva reiterata e specifica, aveva ritenuto sussistente soltanto la recidiva specifica. Nel secondo motivo dell'atto di appello, l'imputato aveva chiesto l'esclusione della recidiva ed un più contenuto aumento di pena a titolo di continuazione. La Corte di appello, non solo non ha esplicitamente affrontato la prima doglianza, ma, a proposito dell'aumento di pena in continuazione, ha fatto esclusivo riferimento a quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, cod.pen., ritenendo di essere in presenza della recidiva reiterata e specifica originariamente contestata, alla quale si riferisce la norma appena citata.

Ne consegue che la motivazione, per un verso è carente e, per altro verso, errata, in quanto non ha tenuto conto della statuizione del Tribunale a proposito della recidiva, che non poteva consentire, una volta ritenuto trattarsi di recidiva solo specifica, di applicare la norma di cui all'art. 81, quarto comma, cod.pen. nel suo richiamo interno all'art. 99, quarto comma, cod.pen. Per queste ragioni - e con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria - al fine di consentire un adeguato esame di merito delle due questioni poste con l'atto di appello, la sentenza deve essere annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva e , al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello d