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Ordinanza — n. 9903/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible because defendants lacked personal standing under Art. 613 c.p.p. post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Cesare and Luigi Piacenti inadmissible, ruling that the defendants lacked personal standing to challenge the lower court's judgment. Although the appeals were personally signed and authenticated by a lawyer, the court held that the 2017 legislative reform to Article 613 of the Code of Criminal Procedure strictly requires the appellant to be personally represented by counsel. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The right to file a cassation appeal must be exercised by the appellant personally or through a lawyer; personal signature by the defendant without a lawyer's representation is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal standing requirement Art. 613 c.p.p. reform lawyer representation mandate procedural costs award requisito della firma autografa memoria illeggibile atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.1a Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di Cesare Piacenti e Luigi Piacente per i reati agli stessi ascritti, accogliendo la proposta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Law n. 103 of 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
1.1a Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di Cesare Piacenti e Luigi Piacente per i reati agli stessi ascritti, accogliendo la proposta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221 - 01
Si riafferma, peraltro, che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUCENTI CESARE nato a NAPOLI il 31/07/1964 PIACENTE LUIGI nato a NAPOLI il 16/03/1970 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1a Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di Cesare Piacenti e Luigi Piacente per i reati agli stessi ascritti, accogliendo la proposta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, personalmente, in data 11 dicembre 2023, con atto autenticato dal difensore. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Si riafferma, peraltro, che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.