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Sentenza — n. 9898/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by non-owner of seized property for lack of concrete interest in release.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Bruna Minotti, lacked a concrete interest in the release of the seized property. Although she challenged the preventive seizure order, the court noted the property belonged to the Fondazione Enasarco, not her, meaning only the foundation could legally receive the restitution. Consequently, the court ruled that Minotti could not demonstrate the specific procedural result required for standing under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 322, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An imputated person who is not the owner of the seized asset lacks standing to appeal the preventive seizure unless they can demonstrate a concrete and actual interest in the asset's return.

Parole chiave

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preventive seizure standing to appeal concrete interest property ownership procedural admissibility sequestro di beni immobili azione di manutenzione restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 322, comma 1, cod. proc. pen.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi negli ultimi anni, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 322 cod. proc. pen
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi negli ultimi anni, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca
Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv.
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi
281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv.
Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli
280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv.
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas
277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv.
Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo
276545 - 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv.
Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan
274992 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Minotti Bruna nata ad Alzano Lombardo il 20/04/1958 avverso la ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 25 settembre 2024 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un alloggio di proprietà della Fondazione Enasarco, occupato da Bruna Minotti, sottoposta a indagini per il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso Bruna Minotti, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non ha annullato il decreto del G.i.p. nonostante fosse del tutto privo di autonoma valutazione degli indizi in punto di fumus del reato. Gli incisi richiamati nell'ordinanza del Tribunale (il primo che manifesta la integrale condivisione, senz'altro aggiungere, delle considerazioni del Pubblico ministero; il secondo che ricava una tranquillante certezza da atti di polizia giudiziaria neppure individuabili nella loro forma e contenuto) dimostrano la insanabile illegittimità del decreto del G.i.p., fornito di una motivazione apparente e priva di qualsivoglia spunto di valutazione critica autonoma. L'ordinanza non ha indicato alcun elemento dimostrativo del fatto che il G.i.p. abbia fatto proprie le conclusioni del P.M. attraverso un'autonoma valutazione, il cui percorso logico deve essere esplicitato nel provvedimento.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell'art. 611, commi 1 -bis e 1 -ter, del codice di rito. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza d'interesse.

5. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi negli ultimi anni, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis v.

Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01). Nel caso di specie, la ricorrente non ha contestato che il bene in sequestro sia di proprietà della Fondazione ENASARCO, alla quale soltanto lo stesso potrebbe essere restituito, in assenza di un diverso titolo che ne consentirebbe in astratto la restituzione in proprio favore.

6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della