Cassation court dismisses appeal for rescission of final judgment due to untimely filing and lack of specific knowledge evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal for rescission of a final criminal judgment inadmissible because it was filed outside the statutory thirty-day limit. The appellant argued that the lack of notification meant he could not know the judgment's date, but the court found no evidence specifying when he actually learned of the decision. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the strict burden of proof required to demonstrate timely filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629-bis cod. proc. pen.; The burden lies on the applicant to specifically allege and prove the date of knowledge of the final judgment to establish timeliness, and failure to do so renders the request for rescission inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Rosa Salvatore nato a Napoli il 09/11/1974 avverso la ordinanza del 20/05/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con istanza presentata il 28 aprile 2023 alla Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., Salvatore De Rosa chiedeva la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del 29 novembre 2022, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per tre rapine commesse in concorso. La Corte territoriale, con ordinanza del 20 maggio 2024, dichiarava inammissibile la richiesta, stante la impossibilità di valutarne la tempestività, poiché il condannato si era limitato a sostenere di non avere avuto conoscenza del processo "in quanto successivamente all'avviso di chiusura delle indagini preliminari non aveva avuto più notizie della vocatio in ius".
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso Salvatore De Rosa, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendone l'annullamento. Sostiene il ricorrente che l'art. 629 -bis cod. proc. pen. "non formula un vero e proprio onere dimostrativo a carico del proponente, rimettendo al Giudice la valutazione del caso" e prevedendo la inammissibilità della richiesta se non presentata entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, sanzione non applicabile quando questo momento non sia individuabile. Nel caso di specie, altra Sezione della stessa Corte di appello ha dichiarato inammissibile ma non tardiva la richiesta di restituzione nel termine contestualmente presentata da De Rosa, rilevando che l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura non gli era stato notificato, come risultava dal verbale di vane ricerche del 20 marzo 2023.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.
4. Presupposto indefettibile perché il condannato possa accedere al rimedio della rescissione del giudicato è che la istanza venga proposta tempestivamente: da ciò discende che «è onere di chi formuli tale richiesta, la quale ha, invero, natura di impugnazione straordinaria, indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto» (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468 — 01). Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che sul condannato «grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica ( allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze-e dubbi al riguardo.
Escludendo in capo all'istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato» (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252 - 01).
Alla luce di questi principi, correttamente la Corte di appello ha ritenuto tardiva la richiesta, rilevando che l'istante non aveva fornito alcun elemento dal quale poter desumerne la tempestività, poiché non aveva indicato, "nemmeno genericamente, né le circostanze né il tempo in cui sarebbe venuto a conoscenza della sentenza di condanna". Neppure il ricorso, invero, ha colmato tale lacuna, essendosi solo dedotto che l'ordine di esecuzione della pena non era stato notificato, come risulta dal verbale di vane ricerche del condannato in data 20 marzo 2023, vale a dire trentanove giorni prima della presentazione della richiesta.
Anche in ragione di tale dato il ricorrente avrebbe quantomeno dovuto allegare in quale circostanza e data, non anteriore al 29 marzo 2023, egli era venuto a conoscenza della sentenza di condanna. Va altresì ribadito il principio secondo il quale, «affinché il termine di proposizione della richiesta decorra, non occorre che il condannato abbia conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiede: se così si opinasse, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva.
Resta comunque ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello ( stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994 - 01; in senso conforme vds. Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01).
5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del /T procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur