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Sentenza — n. 9895/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal regarding unconstitutional reduction of penalty for attempted robbery.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9895/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Prosecutor General's appeal against a lower court's sentence of attempted robbery. The prosecutor argued that the statutory reduction for minor offenses violated the Constitution because the specific theft involved high-value data and multiple victims. The court held that the Constitutional Court's ruling allowing judges to reduce penalties for minor acts is valid and that the prosecutor's opposition was merely a subjective disagreement with the factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 27, comma 1 Cost.; Art. 628, comma 2 cod. pen.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding the mandatory minimum penalty for robbery, allowing judicial discretion to reduce punishment for minor acts, is fully applicable and does not violate the principle of individualized sentencing.

Parole chiave

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attempted robbery minor offense reduction Constitutional Court ruling individualized sentencing prosecutor appeal dismissal danneggiamento caso poco grave azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 27, comma 1 Cost.
Art. 628, comma 2 cod. pen.
86 del 2024, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod.
Art. 65, comma 1, n. 3 cod. pen.
Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l'esigenza dell'attenuante in questione - in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, numero 3), cod.
Art. 443, comma 3 cod. proc. pen.
Tale intervento avrebbe consentito al pubblico ministero di proporre appello ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod.
Art. 569, comma 3 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero ha, tuttavia, ritenuto di proporre ricorso per saltum che, come prevede l'art. 569 comma 3 cod.
art. 569 comma 3 cod. proc. pen
Il pubblico ministero ha, tuttavia, ritenuto di proporre ricorso per saltum che, come prevede l'art. 569 comma 3 cod. proc. pen., limita l'area delle contestazioni alla sola violazione di legge, salva l'eventuale conversione del ricorso in appello.
art. 569 cod. proc. pen
Con il ricorso, invero, si contesta il percorso motivazionale posto a fondamento dell'aggravante, in tal modo proponendo doglianze non comprese nel perimetro tracciato dall'art. 569 cod. proc. pen.
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 86 del 2024
27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).
Corte cost. n. 244 del 2022
Corte cost. n. 7 del 2022
Corte cost. n. 179 del 2017
Corte cost. n. 313 del 1990
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: BENNIS NADJM DIN nato il 05/06/1996 avverso la sentenza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, con requisitoria scritta insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari di Firenze, decidendo con le forme del rito abbreviato, condannava Bennis Nadjim Dim per i reati allo stesso ascritti e, riqualificata l'azione predatoria descritta al capo a) come tentata rapina impropria, riconosciuta l'attenuante prevista dalla Corte costituzionale con la sentenza n.

86) del 2024, ritenuta la continuazione con il reato di lesioni descritto al capo b) ed applicata, infine, la diminuzione per il rito, condannava lo stesso alla pena di sedici mesi di reclusione e quattrocento euro di multa 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della diminuente prevista dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024: la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria e carente in quanto l'imputato si era impossessato di più beni contenuti in un borsello (ovvero denaro, documenti e uno IPhone 14 e ad altri oggetti personali) cercando di sottrarli a due turisti; la azione predatoria avrebbe prodotto un danno grave, in quanto implicava la perdita di dati personali contenuti sia nella memoria del telefono, che nei documenti; peraltro lo smartphone, di ultima generazione, non aveva un valore minimo; a ciò si aggiungeva che la condotta era stata agita con destrezza con violenza non lieve e reiterata nei confronti di più persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento. 1.1. Il tribunale ha modificato la qualificazione giuridica della condotta, inquadrandola come rapina "tentata", piuttosto che "consumata". Tale intervento avrebbe consentito al pubblico ministero di proporre appello ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., nulla rilevando che le doglianze non riguardassero la modifica della qualificazione giuridica, ma solo le valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio. Il pubblico ministero ha, tuttavia, ritenuto di proporre ricorso per saltum che, come prevede l'art. 569 comma 3 cod. proc. pen., limita l'area delle contestazioni alla sola violazione di legge, salva l'eventuale conversione del ricorso in appello.

Con il ricorso, invero, si contesta il percorso motivazionale posto a fondamento dell'aggravante, in tal modo proponendo doglianze non comprese nel perimetro tracciato dall'art. 569 cod. proc. pen. e, comunque, invocando una rivalutazione delle prove al fine della eliminazione dell'attenuante "costituzionale" non sostenuta da argomenti che, in ipotesi, avrebbe potuto indurre il Collegio a disporre la conversione del ricorso in appello. 1.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l'esigenza dell'attenuante in questione - in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. - trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa» dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022);

«"l'individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile "personale" la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». I giudici della Consulta hanno anche affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)».

E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).

Si tratta di un intervento funzionale a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni "minime", la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole; dunque, contraria alle indicazioni contenute nell'art. 27 della Carta Fondamentale. 1.3. Nel caso in esame, il pubblico ministero ricorrente, contestando la motivazione della sentenza impugnata si è limitato ad asserire, sulla base di una valutazione "antagonista" - rispetto a quella effettuata dal tribunale - delle modalità della condotta/ che l'attenuante sarebbe stata concessa illegittimamente.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

w Rigetta il ricorso. Così deciso, il giorno 14 febbraio 2025 LU Lt