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Sentenza — n. 9643/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9643/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9643/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile, per intempestività, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 27 ottobre 2023. La Corte territoriale rilevava che il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado scadeva l'11 marzo 2024, mentre l'appello era stato presentato il giorno successivo. I dati cronologici esposti sono incontestati.

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9643/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. 4.1. La pronta risoluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro istanza di ricusazione tardiva ritiro dell'istanza giudiziaria opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
pen.) del rispetto della previsione normativa di cui all'art. 591 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Perni Danila, nata a Voghera il 18/06/1973, avverso l'ordinanza del 18/11/2024 della Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Sostituto Procuratore generale, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile, per intempestività, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 27 ottobre 2023. La Corte territoriale rilevava che il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado scadeva l'11 marzo 2024, mentre l'appello era stato presentato il giorno successivo. I dati cronologici esposti sono incontestati.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, a ministero del difensore all'uopo nominato, l'inosservanza della legge processuale (art. 175, commi 1 e 4, 665 cod. proc. pen.); i vizi di motivazione riferibili alla svalutazione della rappresentata forza maggiore, che ha determinato il superamento del termine perentorio di impugnazione; la nullità ed illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, deliberata senza tener conto della istanza di restituzione nel termine (artt. 546 e 665 cod. proc. pen.). 2.1. Solo l'ultimo motivo afferisce alla decisione di inammissibilità dell'appello, oggetto del presente decidere, mentre i primi due, con i quali si denunzia l'inosservanza delle norme che regolano la competenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine e la illogica svalutazione della rappresentata causa di forza maggiore "informatica", formano oggetto di distinto procedimento (n. 41243/2024), deciso separatamente.

3. Si è detto della non contestazione della cronologia percorsa dagli atti della impugnazione. Il che rende epifania della manifesta infondatezza in fatto del motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità e la illegittimità del provvedimento impugnato. 3.1. Il giudice della impugnazione, nel legittimo esercizio del potere di verifica (art. 601, comma 1, cod. proc. pen.) del rispetto della previsione normativa di cui all'art. 591 cod. proc. pen., ha riconosciuto la evidente (ed incontestata) intempestività dell'appello, giacché l'atto di impugnazione è stato presentato presso la Cancelleria del giudice a quo il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio previsto dalla legge per l'impugnazione della sentenza di primo grado; mentre con separato provvedimento ha riconosciuto il difetto della ricorrenza delle condizioni legittimanti la richiesta restituzione nel termine (art. 175, comma 1, cod. proc. pen.).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. 4.1. La pronta risoluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20