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Ordinanza — n. 9640/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of conditional release review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant failed to challenge the judge's failure to evaluate conditions for release under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for a violation of law regarding the sentencing definition, but the court noted that appeals against plea bargain sentences are strictly inadmissible when such a review is omitted. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if the judge omits the evaluation of conditions for release under Art. 129, requiring immediate declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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plea bargain appeal conditional release review inadmissible appeal de plano rejection procedural exclusion commisurazione della pena per rapina sanzioni penali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
27201401) st-J/tùittIllt s.e.<4,44 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso onsegue, per il disposto del 'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari di Verona applicava ad Olmar Sartore la pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) st-J/tùittIllt s.e.<4,44 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso onsegue, per il disposto del 'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARTOR OLMAR nato a VERONA il 13/11/1987 avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari di Verona applicava ad Olmar Sartore la pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di rapina e ricettazione allo stesso contestati 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) st-J/tùittIllt s.e.<4,44 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso onsegue, per il disposto del 'art. 616 cod. proc. 5c pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi