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Ordinanza — n. 9639/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as inadmissible due to late filing and legislative exclusion of party-requested penalty applications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9639/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Coppola and Romano inadmissible de plano. The applicants challenged a decision applying a penalty upon their request, but the appeals were submitted over 15 days after the decision's publication, violating the strict deadline in Article 585 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the challenged act occurred after the 2017 law excluded such decisions from appealability unless specific grounds were met, none of which applied here. Consequently, the appeals were rejected without merit, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against party-requested penalty applications are inadmissible if filed late or if the act falls within the legislative exclusion period, resulting in immediate dismissal and liability for costs.

Parole chiave

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inadmissible appeals party-requested penalty statutory exclusion late filing deadline de plano dismissal court costs liability Cassation procedure termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
I ricorsi sono altresì tardivi, giacché proposti in data 24 ottobre 2024, oltre il termine perentorio di 15 giorni, indicato a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorrenti dalla data (18 settembre 2024) di pubblicazione della decisione, con motivazione contestuale.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: Coppola Sebastiano, nato a Napoli il 15/04/2003, Romano Sandro Manolo, nato a Roma il 14/09/2000, avverso la sentenza del 18/09/2024 del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti; IN FATTO.E IN DIRITTO 1. I ricorsi (contenuti in unico atto di impugnazione, ancorchè afferenti a due distinte posizioni soggettive) in esame, con i quali è stata impugnata la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, sono inammissibili, giacché proposti avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1. I ricorsi sono altresì tardivi, giacché proposti in data 24 ottobre 2024, oltre il termine perentorio di 15 giorni, indicato a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorrenti dalla data (18 settembre 2024) di pubblicazione della decisione, con motivazione contestuale.

2. Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono comunque successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento).

3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7