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Sentenza — n. 9622/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court's dismissal of review request due to lack of interest regarding preventive seizure execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Cagliari Tribunal's order dismissing the review request for lack of interest. The defense argued the seizure was ineffective, but the Court found a Carabinieri notification record proving execution began. Consequently, the lower court's finding of no interest was deemed erroneous, warranting a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 324, comma 3, 568, 373, 353 c.p.p.; Art. 325, comma 1 c.p.p.: A review request is admissible if the preliminary investigative activity has resulted in the blocking of assets, establishing the requisite interest to challenge the preventive seizure.

Parole chiave

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preventive seizure review request lack of interest procedural admissibility execution of seizure sequestro di conti bancari pignoramento di crediti beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 324, comma 3, c.p.p.
Con ordinanza in data 12 novembre 2024, a seguito di giudizio di riesame ex art. 324 cod.
Art. 568, c.p.p.
Deduce la difesa del ricorrente l’erroneità della decisione assunta dal Tribunale per avere dichiarato l’inammissibilità del procedimento di riesame per carenza di interesse dell’impugnante in quanto tale interesse richiesto dall’art. 568 cod.
Art. 373, comma 1, lett. a), c.p.p.
Art. 353, c.p.p.
Art. 325, comma 1, c.p.p.
Occorre in via preliminare evidenziare che il motivo di ricorso reca nell’intestazione anche la dicitura “manifesta illogicità della motivazione”, doglianza questa improponibile in sede di legittimità per effetto del disposto del comma 1 dell’art. 325 cod.
art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 12 novembre 2024, a seguito di giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione proposta da Alessandro Bissiri, indagato per il reato di cui all’art.
art. 640-bis cod. pen
pen., il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione proposta da Alessandro Bissiri, indagato per il reato di cui all’art. 640-bis cod.
art. 568 cod. proc. pen
Deduce la difesa del ricorrente l’erroneità della decisione assunta dal Tribunale per avere dichiarato l’inammissibilità del procedimento di riesame per carenza di interesse dell’impugnante in quanto tale interesse richiesto dall’art. 568 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Occorre in via preliminare evidenziare che il motivo di ricorso reca nell’intestazione anche la dicitura “manifesta illogicità della motivazione”, doglianza questa improponibile in sede di legittimità per effetto del disposto del comma 1 dell’art. 325 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bissiri Alessando, nato a Nuoro il giorno 17/7/1975 rappresentato ed assistito dall’avv. Rosaria Manconi - di fiducia avverso l’ordinanza n. 75/2024 in data 12/11/2024 del Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che il procedimento è stato celebrato con modalità cartolare; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Giulio Romano, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria difensiva datata 7 febbraio 2025 a firma dell’avv. Rosaria Manconi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 novembre 2024, a seguito di giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione proposta da Alessandro Bissiri, indagato per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., volta ad ottenere l’annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso in data 3 ottobre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale riguardante un conto corrente, una carta prepagata, fondi comuni di investimento, di un immobile sito in Abbasanta e di ogni altro bene, mobile od immobile, denaro contante o credito nella titolarità e/o disponibilità dell’indagato fino alla concorrenza della somma di euro 47.514,69.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, riproducendo testualmente per integrazione l’istanza di riesame (datata 1 novembre 2024) ed i motivi aggiunti (datati 8 novembre 2024), atti nei quali si rappresentavano l’insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, l’illogicità e la carenza di motivazione del provvedimento genetico nonché la nullità del provvedimento cautelare per l’inapplicabilità, nel caso concreto, della misura della futura confisca e deducendo in questa sede di legittimità, con un unico articolato motivo: violazione e/o erronea applicazione degli artt. 324, comma 3, 568, 591, comma 1, lett. a), 373 e 357 cod. proc. pen. e 100 disp. att. cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione.

Deduce la difesa del ricorrente l’erroneità della decisione assunta dal Tribunale per avere dichiarato l’inammissibilità del procedimento di riesame per carenza di interesse dell’impugnante in quanto tale interesse richiesto dall’art. 568 cod. proc. pen. era per contro sussistente. Richiama sul punto la difesa del ricorrente una recente pronuncia di questa Corte di legittimità nella quale si è rilevato che la mancata esecuzione del sequestro non è sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame allorquando si accerti che la preliminare attività ricognitiva svolta dalla P.G. abbia sortito l’effetto di determinare il blocco dell’operatività dei conti correnti nella disponibilità della ricorrente, nonché altra pronuncia sempre di questa Corte di legittimità secondo la quale deve ritenersi ammissibile la richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo anche prima che lo stesso venga eseguito, sussistendo l’interesse del destinatario del provvedimento a rimuovere il titolo che legittima il pubblico ministero o la parte civile a determinare il concreto pregiudizio mediante l’apposizione del vincolo.

Anche in questo caso la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di inammissibilità della richiesta di riesame affrontando la questione centrale del rapporto eventuale, tra l’interesse all’impugnazione del sequestro e la sua esecuzione perché l’interesse di evitare l’esecuzione del sequestro è evidente ed è indipendente dalla sua esecuzione. A ciò si aggiunge che il Bissiri da un lato ha documentato di vantare un diritto di proprietà sul bene immobile destinatario del provvedimento di sequestro e, dall’altro, ha lamentato l’impossibilità di accedere ai conti correnti, ai titoli ed ai depositi indicati nel provvedimento di sequestro a causa di un veto al riguardo opposto dalla banca.

Rileva, infine, la difesa del ricorrente che “non sussiste alcun onere per il ricorrente di produrre l’atto impugnato, né di quelli correlati” in quanto l’acquisizione degli stessi è posta a carico dei soggetti (polizia giudiziaria delegata) che hanno materialmente eseguito il sequestro e notificato il provvedimento cautelare all’indagato ed ai terzi interessati dal provvedimento. Conclude parte ricorrente chiedendo l’annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con memoria datata 7 febbraio 2025 la difesa dell’indagato ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso genetico rappresentando che comunque il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il sequestro dei conti correnti era stato eseguito come si evince dal verbale allegato agli atti del procedimento predisposto dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari e comunicato alle banche ed agli interessati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre in via preliminare evidenziare che il motivo di ricorso reca nell’intestazione anche la dicitura “manifesta illogicità della motivazione”, doglianza questa improponibile in sede di legittimità per effetto del disposto del comma 1 dell’art. 325 cod. proc. pen. che dispone, per la parte qui di interesse, che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. il ricorso può essere proposto solo per violazione di legge.

2. Passando all’esame del ricorso deve evidenziarsi come il Tribunale - al di là dell’evidente errore materiale contenuto a pag. 3 dell'ordinanza impugnata laddove è dato leggere «Nessun vincolo risulta, dunque, concretamente apposto sui beni della Mereu così come indicati nel decreto di sequestro preventivo impugnato» mentre nel caso in esame l’impugnante era il Bissiri – al fine di dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame risulta avere preso le mosse dalla errata constatazione che non risulta la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro. In realtà dall’esame del fascicolo procedimentale posto a disposizione di questa Corte di legittimità – fascicolo nel caso in esame consultabile da questa Corte vertendo il ricorso anche su questioni di natura processuale - emerge la presenza (v. foglio nr.

20) di un atto datato 23 ottobre 2024 (quindi anteriore alla presentazione della richiesta di riesame datata 1 novembre 2024) intestato alla Legione Carabinieri “Sardegna” nel quale si dà atto della notifica in pari data all’odierno ricorrente Alessandro Bissiri del decreto di sequestro preventivo emesso in data 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Cagliari. Trattasi di elemento rilevante, conoscibile direttamente dal Tribunale (indipendentemente dalla presenza in atti di ulteriori verbali di esecuzione del sequestro) che denota quantomeno un inizio di esecuzione nei confronti dell’indagato e che non risulta essere stato preso in considerazione nell’ordinanza impugnata. Detto elemento presenta una diretta incidenza sulla ricorrenza dei presupposti in diritto indicati dal Tribunale per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame e, più in generale, sulla concreta esistenza di un interesse a ricorrere del Bissiri.

3. Quanto appena osservato impone l’annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio sul punto. Gli ulteriori profili di ricorso risultano assorbiti. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e ri