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Sentenza — n. 9603/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud charges due to remission but annuls appeal judgment for procedural nullity regarding service of process.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9603/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding fraud charges while dismissing the appeal on those specific counts due to the victim's remission of the complaint. The appellant argued that the appeal citation was irregularly served to a defense attorney who had already resigned and refused to accept the designated domicile. The court held that the defendant lacked knowledge of the proceedings because the citation was not properly served at his address, rendering the absence declaration null and void.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: The declaration of absence in an appeal judgment is null if the citation was served to a defense attorney who had resigned and refused to accept the designated domicile, thereby failing to demonstrate the defendant's voluntary withdrawal from the proceedings.

Parole chiave

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nullity of absence declaration service of process irregularity remission of criminal complaint fraud charge absorption procedural nullity annulment accuse di truffa falsità ideologica in documenti sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, a seguito di restituzione nel termine, il difensore dell’imputato, avv.to Elena Valenti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione ed inosservanza degli artt.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Art. 640 cod. pen.
in relazione all’art. 640 cod.pen., erronea qualificazione giuridica dei fatti, difetto di motivazione ed insussistenza di artifizi e raggiri costituenti l’ipotesi di truffa; - inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
Art. 99 cod. pen.
640 cod.pen., erronea qualificazione giuridica dei fatti, difetto di motivazione ed insussistenza di artifizi e raggiri costituenti l’ipotesi di truffa; - inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 99 cod.pen.
Art. 175 cod. proc. pen.
In altra occasione il massimo consesso ha anche affermato come ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, a seguito di restituzione nel termine, il difensore dell’imputato, avv.to Elena Valenti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione ed inosservanza degli artt.
art. 640 cod.pen
in relazione all’art. 640 cod.pen., erronea qualificazione giuridica dei fatti, difetto di motivazione ed insussistenza di artifizi e raggiri costituenti l’ipotesi di truffa; - inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
art. 99 cod.pen
640 cod.pen., erronea qualificazione giuridica dei fatti, difetto di motivazione ed insussistenza di artifizi e raggiri costituenti l’ipotesi di truffa; - inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 99 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: FESTA SALVATORE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 16/12/1969 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. Udito il difensore avv.to Agostino Allegro in sostituzione dell’avv.to Valenti che si è riportato alle conclusioni del P.G., ha insistito nei motivi e chiesto prendersi atto della remissione di querela per il reato di cui al capo n.3.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza in data 4 maggio 2023, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Bolzano del 2-2- 2021, rideterminava la pena inflitta a Festa Salvatore in ordine ai reati di truffa allo stesso contestati ai capi n. 3), in esso assorbito il reato di cui al capo n. 2), nn.

6) ed 8) in anni 3, mesi 2 di reclusione ed € 1500,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, a seguito di restituzione nel termine, il difensore dell’imputato, avv.to Elena Valenti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione ed inosservanza degli artt. 178 e 601 cod.proc.pen. posto che l’imputato non aveva avuto alcuna comunicazione della citazione in appello che risultava irregolarmente notificata in quanto gli avvisi erano stati inviati al difensore già rinunciatario al mandato e che aveva dichiarato di non accettare l’elezione di domicilio e, successivamente, ad altri difensori nominati di ufficio; - violazione dell’art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 640 cod.pen., erronea qualificazione giuridica dei fatti, difetto di motivazione ed insussistenza di artifizi e raggiri costituenti l’ipotesi di truffa; - inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 99 cod.pen. quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata. 2.1 Con successiva nota trasmessa in cancelleria la difesa del ricorrente depositava remissione di querela a firma della persona offesa del reato di cui al capo n. 3), Harpf, e relativa accettazione dell’imputato; chiedeva, pertanto, volersi emettere sentenza di annullamento senza rinvio per essere tale ipotesi delittuosa estinta per remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, innanzi tutto, prendersi atto dell’avvenuta estinzione del reato contestato al capo n. 3, in cui la corte di merito ha dichiarato assorbito anche il capo n.2, per intervenuta remissione di querela accettata dall’imputato. Al proposito va ricordato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 – 01). Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al delitto contestato al capo n. 3.

2. Ciò posto va poi osservato come il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento della pronuncia in relazione alle rimanenti imputazioni di cui ai capi nn.

6) e 8) della rubrica. In tema di dichiarazione di assenza questa Corte ha avuto modo di affermare recentemente come la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata dal professionista antecedentemente all'inizio del processo, non costituisce indice della sua effettiva conoscenza da parte dell'imputato, nel caso in cui ne sia stata dichiarata l'assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla riscrittura operata dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la mancata partecipazione del predetto è ascrivibile, non alla sua negligenza informativa, ma al comportamento del difensore (Sez. 2, n. 39576 del 01/10/2024, Rv. 287082 – 01).

Tale affermazione risulta avere fatto applicazione dei principi stabiliti da alcune fondamentali pronunce delle Sezioni Unite secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020 ) Rv. 279420 – 01). In altra occasione il massimo consesso ha anche affermato come ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716 – 01). Sulla base dei predetti principi deve, pertanto, ritenersi che la nomina di un difensore di fiducia effettuata nella fase delle indagini preliminari con elezione di domicilio presso lo stesso, appare non idonea a dimostrare la volontaria sottrazione alla fase del processo e, quindi, la legittimità della dichiarazione di assenza nel caso in cui sia seguita la rinuncia al mandato e la nomina di un difensore di ufficio che non risulti avere instaurato alcun rapporto con l’imputato.2.1 L’applicazione dei sopra esposti principi determina l’accoglimento del motivo di ricorso in punto erronea dichiarazione di assenza nel giudizio di appello e conseguente nullità dello stesso; ed invero, l'istante ha puntualmente documentato che la notifica a Festa Salvatore del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta presso il difensore di fiducia domiciliatario il quale, nel rinunciare al mandato già prima della celebrazione del giudizio di primo grado, aveva anche comunicato all'autorità procedente di non accettare l'elezione di domicilio presso il proprio studio e di rifiutare ogni ulteriore notifica.

La situazione di fatto descritta dà conto che l'interessato non ha avuto cognizione della fase d'appello, non risultando eseguita la notificazione del decreto di citazione per quel grado in un domicilio a lui riferibile. Peraltro, è anche risultato che l’imputato non ha avuto alcun rapporto con il secondo difensore di ufficio nominato (avv.to Perathoner) come risultante dalla stessa dichiarazione sottoscritta del suddetto difensore. Risulta, pertanto, che la dichiarazione di assenza in grado di appello non appare essere stata disposta legittimamente sussistendo plurimi elementi per ritenere che il Festa non fosse a conoscenza del processo di secondo grado.

L’avvenuta contestazione della recidiva, ritenuta anche in appello nella forma reiterata, esclude il maturarsi ad oggi della prescrizione ed impone, quindi, l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 3) perche' estinto per remissione di querela. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai reati di cui a