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Sentenza — n. 9594/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of arguments regarding fraud and prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9594/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments regarding the fraudulent nature of the acts and the statute of limitations were manifestly unfounded. The defense claimed the acts were merely civil breaches lacking subjective fraud, while the prosecution argued the complex series of transactions constituted a clear fraudulent evasion of judicial enforcement. The court rejected these claims by finding the defendant's actions, including the creation of a shell company and the transfer of assets at irrisory prices, demonstrated a specific intent to defraud creditors, thereby validating the lower court's conviction.

Regesto Legislator

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Art. 388 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court holds that for an act to constitute fraud under Art. 388, it must possess a simulative or fraudulent nature distinct from mere civil breach, and appeals based on manifest unfoundedness regarding prescription or lack of subjective intent are inadmissible.

Parole chiave

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fraudulent evasion statute of limitations manifest unfoundedness shell company civil vs criminal breach danno ai creditori rimborso del debito caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 388 cod. pen.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 22 ottobre 2024, decidendo sul rinvio della Corte di cassazione che aveva annullato la pronuncia del Tribunale di Grosseto del 30-11- 2021, dichiarava Romani Giuliano colpevole delle ipotesi di reato di cui all’art. 388 cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Giuggioli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.
Art. 611 cod. proc. pen.
Deve innanzi tutto essere premesso che nello svolgimento del presente procedimento con trattazione cartolare ex art. 611 comma 1 cod.proc.pen.
art. 388 cod.pen
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 22 ottobre 2024, decidendo sul rinvio della Corte di cassazione che aveva annullato la pronuncia del Tribunale di Grosseto del 30-11- 2021, dichiarava Romani Giuliano colpevole delle ipotesi di reato di cui all’art. 388 cod.pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Giuggioli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.
art. 611 comma 1 cod.proc.pen
Deve innanzi tutto essere premesso che nello svolgimento del presente procedimento con trattazione cartolare ex art. 611 comma 1 cod.proc.pen.
art. 116 comma 1 cod.proc.pen
Tale richiesta, rispetto alla quale la difesa prospetta una violazione dei propri diritti o dubbio di costituzionalità, appare essere stata effettuata in osservanza del disposto dell’art. 116 comma 1 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ROMANI GIULIANO nato a GROSSETO il 29/01/1959 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto l’annullamento senza rinvio; lette le conclusioni del difensore della parte civile che ha chiesto respingersi il ricorso e confermarsi la sentenza impugnata anche in punto statuizioni civili; lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to Giuggioli la quale ha dedotto di non avere ricevuto le conclusioni del P.G., ha insistito nei motivi ed ha chiesto dichiararsi in via subordinata la prescrizione dei reati.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 22 ottobre 2024, decidendo sul rinvio della Corte di cassazione che aveva annullato la pronuncia del Tribunale di Grosseto del 30-11- 2021, dichiarava Romani Giuliano colpevole delle ipotesi di reato di cui all’art. 388 cod.pen. allo stesso contestate ai capi A) e B) della rubrica e lo condannava alla pena di mesi 3 di reclusione oltre al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Giuggioli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - inosservanza od erronea applicazione della legge penale non potendo ravvisarsi nella condotta dell’imputato atti aventi natura simulata o fraudolenta tali da potere fare qualificare la concotta concretamente posta in essere ai sensi della fattispecie di reato di cui all’art. 388 cod.pen piuttosto che in un semplice illecito civile; assenza dell’elemento soggettivo del reato mancando una precedente messa in mora dell’imputato e, comunque, essendo lo stesso proprietario di altri e diversi beni che avrebbero permesso il soddisfacimento delle ragioni creditizie; - difetto di motivazione della pronuncia di appello quanto ai suddetti elementi. 2.1 Con successive memorie depositate in cancelleria la difesa della parte civile chiedeva respingersi il ricorso e la conferma delle statuizioni civili mentre, nell’interesse dell’imputato, si lamentava che la comunicazione delle conclusioni del P.G. era stata subordinata al pagamento dei diritti di cancelleria, si insisteva per l’accoglimento del ricorso ed, in linea subordinata, si deduceva l’intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve innanzi tutto essere premesso che nello svolgimento del presente procedimento con trattazione cartolare ex art. 611 comma 1 cod.proc.pen. non si ravvisa alcuna limitazione del diritto di difesa, come pure dedotto dal difensore del ricorrente con la memoria depositata; ed invero dalla consultazione degli atti risulta che la cancelleria in data 21 gennaio dava avviso all’avv.to Giuggioli del deposito delle conclusioni del P.M. chiedendo il pagamento dei diritti di copia per disporne la trasmissione. Tale richiesta, rispetto alla quale la difesa prospetta una violazione dei propri diritti o dubbio di costituzionalità, appare essere stata effettuata in osservanza del disposto dell’art. 116 comma 1 cod.proc.pen. ed alcun vizio può pertanto ritenersi integrato.

2. Ciò posto, il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, va ricordato come per interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, Rv. 272171 – 01). In motivazione la suddetta pronuncia precisa che:” tanto premesso, va rammentato come la condotta sanzionata dall'art. 388, primo comma, cod. pen. sia quella di chi, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di cui sia in corso l'accertamento «compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti». Non è sufficiente, atteso il tenore letterale della disposizione, al fine di colorare di illiceità penale la condotta de qua, che gli atti siano oggettivamente finalizzati a consentire al loro autore di sottrarsi agli adempimenti indicati, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta… E' in altri termini indispensabile, in tale chiave interpretativa, che l'atto si qualifichi per un quid pluris rispetto alla idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, tanto più in quanto solo così potrebbe giungersi, in un'ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita (e passibile, nel concorso degli ulteriori requisiti, di azione revocatoria) da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevante.

Ne deriva, pertanto, affermare che anche la consumazione di atti simulati integra la fattispecie così come l’attuazione di atti fraudolenti. 2.1 Orbene, proprio l’applicazione dei sopra esposti principi appare avere determinato il giudice di secondo grado a pronunciare la condanna dell’imputato con motivazione esente dai lamentati vizi, posto che nel caso in esame la corte di appello a seguito della svolta istruzione dibattimentale ha individuato con precisa valutazione in fatto che appare esente dalle lamentate censure la natura fraudolenta degli atti integrati: dalla costituzione di una società la Ecofiamma intestata alla figlia di 20 anni dell’imputato, dalla cessione a detta società di beni del ricorrente che poi venivano a loro volta rivenduti, dalla locazione di un capannone industriale a prezzo irrisorio, dalla costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con la stessa impresa.

Trattasi, con evidenza, di una congerie di attività che, ben lungi dal costituire mero inadempimento alle obbligazioni civili, integrarono una fraudolenta sottrazione di beni all’azione esecutiva attraverso la costituzione di una società di comodo e la cessione alla stessa di poste attive finalizzata a farle apparire cedute a terzi e perciò non più soggette ad esecuzione. Tale essendo la ricostruzione dei fatti, palesemente infondati appaiono i motivi di ricorso posto che la corte di appello ha in punto elemento soggettivo anche sottolineato come la finalità elusiva si fosse manifestata chiaramente anche alla luce della falsità della dichiarazione fornita dal Romani all’Ufficiale Giudiziario.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01) e così, anche, la prescrizione sopravvenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall