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Ordinanza — n. 9593/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9593/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.U.P. del Tribunale di Verona, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 12 dicembre 2024, applicava a Crispino Francesco Pio la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 6 di reclusione ed € 2400,00 di multa in ordine ai reati di concorso in rapina, truffa, utilizzo abusivo di carta bancomat e sequestro di persona allo stesso ascritti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9593/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Di Donato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla responsabilità dell’imputato.

Parole chiave

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altri reati perseguimento penale per truffa commisurazione della pena per rapina attività criminosa responsabilità penale pentito

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
del Tribunale di Verona, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Di Donato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: CRISPINO FRANCESCO PIO (CUI 06SKC9E) nato a FRATTAMINORE il 31/08/2003 avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Verona, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 12 dicembre 2024, applicava a Crispino Francesco Pio la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 6 di reclusione ed € 2400,00 di multa in ordine ai reati di concorso in rapina, truffa, utilizzo abusivo di carta bancomat e sequestro di persona allo stesso ascritti.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Di Donato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla responsabilità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di patteggiamento oltre che generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, ai sensi dell’art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica mentre, nel caso di specie la difesa, deduce, in forma totalmente generica, l’omessa indicazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità.

Quanto alla contestazione della qualificazione giuridica va poi rammentato che secondo l’interpretazione del giudice di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de