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Ordinanza — n. 9589/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for inadmissibility due to non-appealable legal qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9589/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the legal qualification of a plea bargain sentence. The defense argued the facts were misclassified under Article 448 rather than Article 712 of the Penal Code. The Court ruled that such qualification errors are generally non-appealable in plea proceedings unless they constitute a manifest error.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals challenging the legal qualification of facts are inadmissible unless a manifest error is evident.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error inadmissible de plano manifest error standard Article 448 c.p.p. contraffazione di merci origine delle merci vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448 comma 2 bis cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
Art. 1, comma 50, Legge 23 giugno 2017, n. 103
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Consoli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Consoli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 648 cod.pen
per avere l’impugnata sentenza ricondotto il fatto di cui al capo di imputazione all’art. 648 cod.pen.
art. 712 cod.pen
anziché all’ipotesi di cui all’art. 712 cod.pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MACOR GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/03/1991 avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 5 luglio 2024, applicava a Macor Giuseppe la pena concordata tra le parti di anni 1 di reclusione ed € 1200,00 di multa in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Consoli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448 comma 2 bis cod.pen. per avere l’impugnata sentenza ricondotto il fatto di cui al capo di imputazione all’art. 648 cod.pen. anziché all’ipotesi di cui all’art. 712 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di patteggiamento e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, va ricordato come per costante interpretazione di questa Corte di cassazione è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

E nel caso in esame alcun errore manifesto appare riscontrabile nella contestazione di ricettazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/