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Sentenza — n. 9584/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal declaring fraud debt extinguished after payment, voiding conviction despite late settlement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Second Instance Court's sentence reducing the fraud conviction to four months. The defense argued the crime was extinguished by full debt repayment after the first instance judgment but before the appeal. The court ruled that unlike damages, debt repayment extinguishing fraud must occur before the final conviction, allowing this late payment to void the crime.

Regesto Legislator

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Art. 641 comma secondo cod. pen.; Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: The integral performance of the obligation extinguishing the crime of fraudulent insolvency must be arranged and received before the definitive conviction, even if occurring after the first or second instance judgment, provided the cassation appeal has not yet been decided.

Parole chiave

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fraudulent insolvency crime extinction debt repayment timing cassation appeal definitive conviction bancarotta fraudolenta insolvenza abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 641 comma secondo cod. pen.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 8 luglio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Monza del 5 giugno 2023, riduceva la pena inflitta ad Angelino Bartolo in quanto colpevole del delitto di cui all’art. 641 cod.pen.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Jacopo Cappetta, deducendo, con distinti motivi: - violazione dell’art. 606 lett.
art. 641 cod.pen
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 8 luglio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Monza del 5 giugno 2023, riduceva la pena inflitta ad Angelino Bartolo in quanto colpevole del delitto di cui all’art. 641 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Lino, Rv. 284714
Ed invero secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Lino, Rv. 284714 ) in tema di insolvenza fraudolenta, l’integrale adempimento dell’obbligazione che estingue il reato, di cui al l’art.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ANGELINO BARTOLO nato a CASERTA il 04/05/1985 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG GASPARE STURZO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 8 luglio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Monza del 5 giugno 2023, riduceva la pena inflitta ad Angelino Bartolo in quanto colpevole del delitto di cui all’art. 641 cod.pen. a mesi 4 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Jacopo Cappetta, deducendo, con distinti motivi: - violazione dell’art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di estinzione del reato intervenuta prima della condanna a seguito del pagamento dell’importo del debito; - accertamento della causa estintiva del reato prevista dall’art. 641 comma secondo cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Lino, Rv. 284714 ) in tema di insolvenza fraudolenta, l’integrale adempimento dell’obbligazione che estingue il reato, di cui al l’art. 641, comma secondo, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l’attenuante di cui al l’art. 62, n. 6, cod. pen., che deve intervenire "prima del giudizio". Nel caso in esame la difesa dell’imputato ha allegato al ricorso la prova dell’avvenuto versamento dell’intera somma costituente proprio l’importo rimasto evaso, depositando ricevuta di bonifico per l’intero importo indicato nell’imputazione a favore della persona offesa. Ne consegue che deve dichiararsi l’estinzione del reato per avvenuto integrale adempimento dell’obbligazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto ex art. 641 secondo comma cod. pen. Così è deciso, 2