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Sentenza — n. 9493/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court partially allows cassation appeal, annulling only the suspended sentence due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially allowed the cassation appeal against a conviction for illegal occupation of public housing. While the court dismissed arguments regarding the definition of the crime and the lack of statutory non-punishment, it found the lower court's failure to provide specific reasoning for denying a suspended sentence to be a fatal flaw. Consequently, the judgment was annulled solely regarding the suspended sentence, sending the case back for a new decision on that specific point.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; Art. 131 bis cod.pen.; The Supreme Court holds that while the definition of illegal occupation remains established, a second-instance judgment must explicitly address requests for a suspended sentence; failure to provide specific reasoning on this autonomous point constitutes a ground for annulment.

Parole chiave

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illegal housing occupation suspended sentence denial lack of reasoning cassation appeal public housing law second instance annulment non-punishment cause assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e) cod.proc.pen.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, avv.ti Alessio ed Emiliano Caperna, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 633 cod.pen.
I primi due motivi sono puramente reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui integra il reato di cui al l'art. 633 cod.
Art. 639 cod.pen.
Art. 131 bis cod.pen.
quanto alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. stante la scarsa gravità dell'offesa e la personalità dell'imputato; - difetto assoluto di motivazione e violazione di legge quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale.
art. 131 bis cod.pen
quanto alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
art. 633 cod. pen
I primi due motivi sono puramente reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui integra il reato di cui al l'art. 633 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPERNA ANTONIO nato a FROSINONE il 06/09/1965 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG GASPARE STURZO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24 settembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Frosinone dell'11-10-2023, che aveva condannato Caperna Antonio alle pene di legge, in quanto ritenuto responsabile del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, avv.ti Alessio ed Emiliano Caperna, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 633 e 639 cod.pen. non potendo configurarsi alcuna ipotesi di occupazione illegittima stante che l'imputato, già convivente della precedente legittima assegnataria dell'immobile, aveva continuato a risiedere nello stesso alloggio dopo il decesso della medesima; - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. stante la scarsa gravità dell'offesa e la personalità dell'imputato; - difetto assoluto di motivazione e violazione di legge quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi sono puramente reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui integra il reato di cui al l'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792 ); in motivazione, la Corte ha precisato che l'invasione' va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità.

Quanto al secondo motivo, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. risulta esclusa dalla corte di merito sulla base di precise considerazioni in punto di fatto, aventi riguardo alla permanenza del reato ed alla prosecuzione della condotta illecita nel tempo che, in quanto valutate in assenza di qualsiasi illogicità, non sono censurabili nella presente sede di legittimità.

2. Fondato è invece il terzo motivo poiché, pur a fronte di una doglianza specifica avanzata con l'atto di appello con la quale si avanzava richiesta di concessione della sospensione condizionale facendosi anche riferimento allo stato di incensuratezza dell'imputato, la corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto, così incorrendo nel vizio di motivazione su un punto autonomo della decisione. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata pronuncia limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma, 21 gennaio 2025 DEPOSITATO IN CANC7LLARIA IL CONSIGLIE SECONDA SEZIONE PENALE Ign io Pardo IL L 7 MAR. 202