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Sentenza — n. 9492/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding preventive seizure due to lack of legal grounds for logical review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's challenge to the preventive seizure order. The applicant argued that the trial court failed to properly evaluate evidence proving the illicit origin of funds and ignored contradictory financial records. The court ruled that cassation review is limited to legal violations, not logical inconsistencies, and that evidentiary requests cannot be examined in a judgment of legality.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation may examine cassation appeals regarding preventive seizure only for legal violations, excluding abstract logical flaws or evidentiary requests, which must be addressed in the trial phase.

Parole chiave

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preventive seizure legal violation review logical inconsistency judgment of legality evidentiary request inadmissible appeal financial flows appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. pen.
In materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente).
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
Art. 606 cod. proc. pen.
d) dell'art. 606 cod. proc. pen. (che concerne, ictu ()culi, soltanto i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione nell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art.
Art. 495 cod. proc. pen.
(che concerne, ictu ()culi, soltanto i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione nell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod.
Art. 273 cod. proc. pen.
Risulta, pertanto, congruamente illustrato il percorso logico-giuridico dei giudici della cautela in ordine al fumus commissi delicti per l'adozione del sequestro preventivo, che, non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Michele Patriziano, a mezzo del proprio difenscire, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Michele Patriziano, a mezzo del proprio difenscire, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
Violazione di legge (in relazione all'art. 321 cod.
art. 325 cod. proc. pen
In materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Risulta, pertanto, congruamente illustrato il percorso logico-giuridico dei giudici della cautela in ordine al fumus commissi delicti per l'adozione del sequestro preventivo, che, non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri
Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia
Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv.
Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni
276283; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Patriziano Michele, nato a Palermo il 10/11/1986 avverso l'ordinanza del 16/09/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello proposto da Michele Patriziano avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 15 luglio 2024, che aveva respinto la domanda di restituzione del denaro oggetto di sequestro preventivo nei suoi confronti, in relazione ai reati di cui agli artt. 81-648 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Michele Patriziano, a mezzo del proprio difenscire, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.) e mancata assunzione di prove decisive, con riferimento alla mancata risposta offerta dal Tribunale alle produzioni difensive asseritamente attestanti la lecita provenienza delle somme (poiché l'indagato e la moglie avrebbero sempre lavorato, anche se soprattutto "al nero", godrebbero da febbraio 2024 di un canone di locazione e, nel 2020, sarebbe stato loro risarcito un danno da sinistro stradale) e alla conseguente impossibilità di considerare quanto in sequestro come provento di delitto.

La documentazione bancaria e la asseritamente accertata fobia che impedirebbe a Patriziano di tenere i propri risparmi in banca riscontrerebbero appieno le deduzioni difensive. Il Tribunale, inoltre, avrebbe travisato le emergenze investigative, affermando che il ricorrente aveva ricevuto un'ingente somma di denaro da Salvatore Paolo Cintura, laddove il Giudice per le indagini preliminari aveva viceversa ritenuto che fosse stato quest'ultimo ad aver ricevuto denaro da Patriziano. 2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ribadita affermazione che il nucleo familiare del ricorrente potesse contare solo su entrate modeste, valorizzando contra reum un prelievo di soli euro 14.220, nonostante la difesa avesse dimostrato prelievi per oltre euro 35.000.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. In materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti in concreto - come nel caso di specie, addirittura per tabulas nel secondo motivo - a contestare semplicemente la tenuta logica dell'apparato argomentativo. 2.2. L'ordinanza impugnata ricostruisce i fatti, per quanto possibile in questa ancora fluida fase procedimentale, muovendo dalla perquisizione espletata durante l'esecuzione di una misura custodiale disposta, per i delitti di ricettazione e di detenzione e porto di arma da sparo clandestina, nei confronti del ricorrente (nonché di altre ventisei persone, per questi ed altri gravi delitti, incluso il narcotraffico).

Nell'abitazione di Patriziano, è stata rinvenuta una busta contenente euro 25.000 in contanti, occultata dietro un pannello elettrico. Il denaro è stato ritenuto di provenienza delittuosa, tenuto conto della contiguità a contesti criminali di notevole spessore del ricorrente (immortalato dalle videoregistrazioni, in una stalla, mentre armeggia con una pistola rubata e un'altra con matricola abrasa e poi scambia con un còrreo una busta) e dell'assoluta sproporzione tra i redditi leciti dimostrabili, da un lato, e la somma in sequestro e i flussi finanziari attivi e passivi risultanti dalla documentazione in atti, dall'altro.

La contraria narrazione della difesa è stata giudicata del tutto congetturale e priva di riscontri oggettivi, non solo in ordine ai movimenti di liquidità (dovendosi tener conto anche delle ordinarie uscite per le esigenze quotidiane), ma anche per quel che concerne la pretesa idiosincrasia di Patriziano a servirsi del sistema bancario, unicamente per quel che concerne i risparmi, poiché le certificazioni mediche attestavano soltanto il saltuario consumo di cocaina, il tono deflesso dell'umore e le prescrizioni di terapia farmacologica. 2.3. Risulta, pertanto, congruamente illustrato il percorso logico-giuridico dei giudici della cautela in ordine al fumus commissi delicti per l'adozione del sequestro preventivo, che, non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, senza limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (cfr., Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152;

Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927). Inoltre, l'omessa disamina di deduzioni difensive non integra, in astratto, il vizio di cui alla lett.

d) dell'art. 606 cod. proc. pen. (che concerne, ictu ()culi, soltanto i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione nell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) e, in concreto, si è già chiarito come i giudici del merito cautelare abbiano sottoposto a uno scrutinio sereno e non superficiale l'intero quadro indiziario, concludendo per una relazione di pertinenza tra i liquidi assoggettati a vincolo e le attività delittuose del ricorrente e degli altri coindagati. Non sussiste, pertanto, neppure sotto tale aspetto, alcuna violazione di legge, sub specie di carenza di motivazione o di motivazione apparente, poiché è stata argomentatamente disattesa l'alternativa ricostruzione della vicenda prospettata dalla difesa.È appena il caso di osservare, infine, in ordine alla richiesta difensiva di ulteriore acquisizione documentale, come nessuna attività istruttoria possa essere dispiegata nel giudizio di legittimità. 2.4. Tutti i profili di censura risultano, in conclusione, non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr