Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9489/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9489/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9489/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 24 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, procedendo ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigettava la richiesta avanzata da Maria Valentina Lo Bartolo, quale legale rappresentante della società L.B.R. Demolizioni S.r.l., di restituzione di un autocarro Fiat Iveco 120E, tg. CX486KP, intestato alla predetta società e sottoposto a sequestro probatorio da parte della Polizia Stradale in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Detto sequestro veniva convalidato e, su disposizione degli inquirenti, in data 4 maggio 2024 veniva disposto un accertamento tecnico irripetibile sul telaio del mezzo al fine di verificarne la provenienza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648-bis cod. pen; Sentenza — n. 9489/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Detto accertamento veniva eseguito il 30 maggio 2024. La difesa della ricorrente avanzava quindi richiesta di dissequestro del veicolo che il Pubblico Ministero rigettava con proprio provvedimento in data 13 agosto 2024. Avverso detto provvedimento proponeva opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. il difensore della ricorrente segnalando che la disponibilità dell'autocarro era funzionale allo svolgimento delle attività dell'azienda. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta con l'ordinanza sopra indicata osservando che il mantenimento del veicolo in sequestro è funzionale all'accertamento tecnico finalizzato alla verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro del veicolo detentore di veicolo stato difettoso del veicolo azione mobiliare abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648-bis cod. pen
CX486KP, intestato alla predetta società e sottoposto a sequestro probatorio da parte della Polizia Stradale in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo Bartolo Maria Valentina, nata a Mazzarino il giorno 27/1/1983 quale legale rappresentante della società L.B.R. Demolizioni S.r.l. con sede a Mazzarino rappresentata ed assistita dall'avv. Giampiero Ruzzo - di fiducia avverso l'ordinanza in data 24/9/2024 del Tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si procede con trattazione cartolare; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha rilevato che non risulta dagli atti, né che il difensore fosse munito di procura speciale per ricorrere per cassazione, né che il ricorso sia stato sottoscritto almeno digitalmente e, di conseguenza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, procedendo ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigettava la richiesta avanzata da Maria Valentina Lo Bartolo, quale legale rappresentante della società L.B.R. Demolizioni S.r.l., di restituzione di un autocarro Fiat Iveco 120E, tg. CX486KP, intestato alla predetta società e sottoposto a sequestro probatorio da parte della Polizia Stradale in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Detto sequestro veniva convalidato e, su disposizione degli inquirenti, in data 4 maggio 2024 veniva disposto un accertamento tecnico irripetibile sul telaio del mezzo al fine di verificarne la provenienza.

Detto accertamento veniva eseguito il 30 maggio 2024. La difesa della ricorrente avanzava quindi richiesta di dissequestro del veicolo che il Pubblico Ministero rigettava con proprio provvedimento in data 13 agosto 2024. Avverso detto provvedimento proponeva opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. il difensore della ricorrente segnalando che la disponibilità dell'autocarro era funzionale allo svolgimento delle attività dell'azienda. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta con l'ordinanza sopra indicata osservando che il mantenimento del veicolo in sequestro è funzionale all'accertamento tecnico finalizzato alla verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della società, deducendo: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 263, 127 e 606, lett. c), cod. proc. pen. in quanto il provvedimento emesso dal Giudice sarebbe viziato da nullità per non essere stato preceduto dalla celebrazione della prevista udienza camerale; 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 262 e 263 cod. proc. pen. Rileva la difesa della ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe sostanzialmente privo di motivazione essendosi il Giudice limitato a riprodurre le motivazioni del Pubblico Ministero senza procedere all'audizione di parte opponente e senza valutare gli esiti degli accertamenti tecnici già compiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre in premessa osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, nel fascicolo del procedimento sono presenti sia il ricorso originale che risulta depositato/ / /7/ telematicamente sul portale del Tribunale e, quindi, debitamente sottoscritto, sia la procura speciale rilasciata al difensore ai fini della presentazione del ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. prevede espressamente che a seguito dell'opposizione presentata avverso il decreto del Pubblico Ministero che respinge la richiesta di restituzione di un bene in sequestro «il giudice provvede a norma dell'art. 127». Non risultando che l'udienza camerale sia stata celebrata, l'ordinanza impugnata risulta viziata per violazione del principio del contraddittorio e, per l'effetto, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della stessa con restituzione degli atti al Tribunale di Gela - Sezione G.i.p. - per nuovo giudizio. Per effetto del disposto accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo motivo di ricorso risulta assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela (Sezione GIP). Così deciso il 21 gennaio 2025