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Sentenza — n. 9479/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9479/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Lecce nei confronti di Matteo De Marco, per il reato di cui agli artt.110-648 cod. pen. e, 2. Ha proposto ricorso per cassazione Matteo De Marco, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta l'intervenuta prescrizione già al momento della pronuncia di secondo grado.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9479/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01, in tema di ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito) e fondato.

Parole chiave

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momento del reato osservanza dei termini restituzione del termine termine suppletorio di grazia termine di controllo applicazione nel tempo
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Testo completo

seguente SENTENZA De Marco Matteo, nato a Casarano il 02/11/1993 avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Lecce nei confronti di Matteo De Marco, per il reato di cui agli artt.110-648 cod. pen. e, 2. Ha proposto ricorso per cassazione Matteo De Marco, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta l'intervenuta prescrizione già al momento della pronuncia di secondo grado.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01, in tema di ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito) e fondato.

2. Per il delitto di ricettazione, il tempo necessario a prescrivere il reato deve individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell'aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Il delitto per cui si procede risulta commesso in data anteriore e prossima al 31 ottobre 2012 e la circostanza non è oggetto di contestazione (cfr. sentenza di appello, p. 1). Anche aggiungendo alla ordinaria scadenza in data 31 ottobre 2022 i complessivi 405 giorni di sospensione dei termini rilevabili dagli atti (dal 2 dicembre 2015 al 10 gennaio 2017, per adesione del difensore all'astensione dall'attività giudiziaria indetta dall'Unione delle Camere Penali Italiane), la prescrizione risultava già maturata alla data del 10 dicembre 2023, a fronte di una decisione di appello intervenuta il successivo 21 febbraio 2024.

3. Occorre, quindi, rilevare l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente, prima della pronuncia di appello, e procedere conseguentemente all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali. Le condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte civile Andrea Mario Antonaci contenuta nella decisione di secondo grado e non oggetto di impugnazione impone, comunque, data l'incontestata sussistenza della condotta delittuosa e la sua permanente connotazione aquiliana, la conferma delle statuizioni civili, con il conseguente rigetto del ricorso a questi fini.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così de