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Sentenza — n. 9470/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on money laundering conviction due to lack of material alteration of the vehicle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The defense argued that no material transformation or alteration of the Citroen DS occurred, yet the appellate court found the transfer of title sufficient for liability. The court ruled that the crime of money laundering does not require physical modification of the object, only the diversion of ownership to obscure its illicit origin.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: The crime of money laundering is consummated by the transfer of ownership of illicit goods to third parties, even without any material alteration or transformation of the object itself.

Parole chiave

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money laundering transfer of title illicit origin no material alteration cassation inadmissibility stato difettoso del veicolo confisca del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è diffusa l'affermazione che ha ammesso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648 bis cod.pen.
Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Strangio, deducendo, con un unico motivo violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 648 bis cod.pen
Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è diffusa l'affermazione che ha ammesso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648 bis cod.pen.
art. 648 cod.pen
non essendosi esaurita nella semplice ricezione del bene, integrante la più lieve ipotesi di ricettazione prevista e punita dall'art. 648 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024
Sez. 2, n. 57805 del 07/12/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGHISI LUCA nato a MILANO il 15/09/1974 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Milano del 10-10-2022 che aveva condannato Manghisi Luca alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio di un'autovettura.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Strangio, deducendo, con un unico motivo violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità non essendo stata compiuta alcuna attività rilevante sul mezzo Citroen DS per cui l'imputato avrebbe potuto ritenersi responsabile del contestato delitto, mancando qualsiasi operazione di trasformazione o sostituzione dello stesso riconducibile ai parametri di cui all'art. 648 bis cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di aspetti già devoluti alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontati e risolti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è diffusa l'affermazione che ha ammesso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648 bis cod.pen. pur in assenza di operazioni di trasformazione o alterazione della consistenza dell'oggetto materiale del reato. Proprio in questo senso si è recentemente affermato che costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, Rv. 286323 - 02); nello stesso senso si era già precedentemente stabilito che integra il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione, la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso (Sez. 2, n. 57805 del 07/12/2018, Rv. 274490 - 01).

In motivazione, tale ultima pronuncia specifica i connotati tipici della fattispecie approfondendo il tema e stabilendo che trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo, la condotta punibile, anche essere posta in essere attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione dello stesso.

La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell'azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione dell'oggetto e in quanto temporalmente successive siano caratterizzate dalla sostituzione del bene di provenienza illecita con altro.

Prosegue detta pronuncia asserendo che tra le attività di sostituzione punibili ai sensi dell'art. 648 bis cod.pen. rientra, quale prima ipotesi, proprio la cessione in vendita del bene a terzi che configura la più tipica ipotesi di riciclaggio attraverso la sostituzione dell'oggetto di provenienza illecita, in questo caso furtiva, con denaro e l'intestazione dell'oggetto materiale del reato ad altro soggetto giuridico. Invero l'investimento del bene di origine illecita per ricavare una somma di denaro costituisce tipica ipotesi di sostituzione punibile ai sensi dell'art. 648 bis cod.pen. comportando anche l'aggressione ai beni giuridici tutelati dalla suddetta norma che sono sia l'ordine pubblico economico, violato a seguito della circolazione dei beni di origine illecita immessi sul mercato, sia il patrimonio individuale, anch'esso aggredito da attività che rendono più difficile l'individuazione della destinazione della res furtiva. 1.1 Detti principi vanno riaffermati anche al caso in cui, pur rimanendo intatto l'oggetto di origine illecita, l'attività di sostituzione interessi la titolarità di un bene mobile registrato mediante l'intestazione ad un differente proprietario dall'originario; anche in tal caso, infatti, pur non attuandosi alcuna condotta materiale di alterazione della consistenza materiale del bene, si attua una modifica della proprietà che è certamente idonea ad ostacolarne la provenienza delittuosa; e quando tale attività viene effettuata mediante il trasferimento a titolo oneroso e, quindi, anche con la sostituzione del bene mobile registrato con l'importo del prezzo pagato la condotta appare certamente riconducibile al parametro applicativo dell'art. 648 bis cod.pen. non essendosi esaurita nella semplice ricezione del bene, integrante la più lieve ipotesi di ricettazione prevista e punita dall'art. 648 cod.pen. ma essendosi attuate ulteriori attività comportanti proprio l'intestazione a terzi della titolarità e la sostituzione con il prezzo pagato.

Per effetto di una prima operazione illecita il possesso materiale del bene mobile registrato viene trasferito dall'autore del reato presupposto ad altri soggetti e, per effetto della condotta di riciclaggio, da questi a loro volta ad un terzo intestatario nella veste di acquirente. 1.2 L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve fare ritenere manifestamente infondato ed anche reiterativo il motivo di doglianza con il quale la difesa ha contestato la riconducibilità dell'operazione posta in essere dal ricorrente ai parametri del riciclaggio sotto il profilo dell'assenza di qualsiasi condotta di alterazione dell'autovettura tipo Citroen DS; ed invero, con adeguati argomenti in fatto, la corte di merito ha spiegato come la sostituzione della titolarità dell'autovettura proveniente da precedente appropriazione indebita consumata ai danni della società noleggiatrice, costituisse una precisa condotta illecita mirante ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene.

Tale valutazione di rilevanza penale e riconducibilità ai parametri dell'art. 648 bis cod.pen. deve certamente essere confermata dovendosi affermare il principio secondo cui risponde di riciclaggio colui il quale ricevuta una autovettura sottratta ad un noleggiatore ne effettui la cessione a titolo oneroso a terzi sostituendo così il titolare del bene mobile registrato ed incamerando un prezzo per effetto della vendita. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali • e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 gennaio 2025 'IL CONSIGLIER‘ST. t„ gnato,er LA PR