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Sentenza — n. 9383/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on pretrial detention, citing lack of specific evidence for recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the pretrial detention order issued by the Messina Review Tribunal. The defense argued for a disparity in bail conditions compared to a co-accused and claimed no risk of reoffending due to the defendant's inability to work in a prison environment. The court rejected these claims, emphasizing that the lower tribunal provided a concrete, logical assessment of the defendant's integration into a criminal circuit and the necessity of the measure.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; In pretrial detention appeals, the Court of Cassation reviews only the adequacy of the lower court's argumentation regarding the concrete risk of recidivism, rejecting hypothetical prognoses or comparisons with other defendants lacking specific factual basis.

Parole chiave

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pretrial detention risk of recidivism concrete evidence Cassation review procedural inadmissibility carcerazione cautelativa imputazione per reati di stupefacenti mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Peraltro, si deve ribadire che in tema di misurecautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 309 cod. proc. pen
pen., ed aseguito di annullamento con rinvio dell’ordinanza già emessa ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENOVESE MARIA ROSA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 15/11/1960 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni della SostitutaProcuratrice generale LIDIA GIORGIO , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore della ricorrente, Avv. GIUSEPPE CALABRO’, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza de l 14 novembre 20 24, il T ribunale del riesame di Messina rigettava l’ istanza di riesame propost a nell’interesse di Maria Rosa Genovese avverso l’ordinanza emessa il 22 marzo2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva applicato alla predetta la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, 391-ter commi 1 e 2 cod. pen., ed aseguito di annullamento con rinvio dell’ordinanza già emessa ex art. 309 cod. proc. pen. dal medesimo Tribunale in data del 5 aprile 2024 disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9695/24; in base al capo di incolpazione, la ricorrente avrebbe tentato di introdurre all’interno del carcere, presso il quale lavorava come infermiera, sostanze stupefacentie telefoni cellulari. 1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore d i Genovese,premettendo che l’annullamento della precedente ordinanza era stato disposto relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e che era stata revocatala misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della coimputata Campagna che, all’esito del giudizio di primo grado, aveva riportato la medesima condanna della ricorrente; rileva pertanto che le posizioni processuali, vertenti sui medesimi addebiti delittuosi ascritti, avevano subìto una evidente disparità decisionale sotto il profilo cautelare.

Il difensore osserva inoltre che era totalmente assente il pericolo di reiterazione del reato, essendo escluso che la ricorrente potesse lavorare nuovamente in un carceree non essendo emerso alcun elemento che potesse suffragare l’intraneità della stessa a contesti malavitosi di carattere associativo e non essendovi prova di una sua interazione con i detenuti o con i loro congiunti. Il difensore rileva che il giudizio prognostico sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari avrebbe dovuto essere formulato sulla base di elementi specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Nel caso in esame il Tribunale, dopo aver descritto i fatti, ha motivato sul fatto che l’episodio non poteva ritenersi isolato (pag.4 e 5), elencando le circostanze dalle qualisi doveva ritenere sussistente l’inserimento della ricorrente in un circuito delinquenziale di spessore, circostanze sulle quali il ricorso per cassazione non si confronta affatto, e concludendo che la ricorrente assolveva in modo sistematico alla intermediazione tra il mondo esterno e l’interno della Casa Circondariale, e che quindi sussisteva il pericolo di recidiva; inoltre, il Tribunaledà atto che la misura della custodia cautelare era stata già sostituita con quella degli arresti domiciliari in accoglimento di appello proposto nel suo interesse; il Tribunale, infine, ha anche esposto congrua motivazione sulla mancata equiparazione della posizione della ricorrente rispetto a quello della coimputata Campagna (pag.6).

Peraltro, si deve ribadire che in tema di misurecautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto -fondato cioè su elementi reali e non ipotetici -ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specificaoccasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice Poiché dall'analisi della motivazione del provvedimento del Tribunale non si apprezzano carenze motivazionali al riguardo , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della