Italian Supreme Court dismisses appeal claiming arbitrary sentencing calculation and lack of motivation for recidivism penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Vincenzo Cocuzza's cassation appeal inadmissible for being manifestly unfounded. The appellant argued that the lower courts applied recidivism rules arbitrarily without proper motivation or calculation of the base sentence. The court rejected these claims, finding the territorial courts' reasoning consistent with established jurisprudence and noting the appeal lacked sufficient interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging arbitrary sentencing calculation and lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is congruous, exhaustive, and free from manifest illogic, or if the appeal lacks sufficient interest to potentially yield a favorable outcome.
Parole chiave
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cocuzza Vincenzo nato a Palermo il 12/07/1980 avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Luciano Maria Sarpi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14/05/2024 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 24/03/2022, che aveva condannato Vincenzo Cocuzza per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla dosimetria della pena, nonché motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Osserva come nell’applicare la recidiva i giudici si siano limitati a richiamare i precedenti penali del Cocuzza, senza tener conto che le condanne già riportate risalgono a fatti risalenti nel tempo; come, dunque, non sia dato comprendere perché il reato commesso sia in concreto sintomatico di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente; come, inoltre, il trattamento sanzionatorio risulti del tutto indeterminato, atteso che non è indicata la pena base, né l’aumento operato per la recidiva contestata; come, in definitiva, l’operazione di determinazione della pena si sia risolta in un mero calcolo aritmetico, del tutto svincolato dai parametri legali e dagli obblighi motivazionali previsti con riferimento alla irrogazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato. 3.1. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto la recidiva, evidenziando come i plurimi precedenti penali, da cui il Cocuzza risulta gravato, diversi dei quali anche recenti (nel 2021 per violazione della legge in materia di stupefacenti e nel 2018 per la violazione della legge sulle armi), rendano l’ulteriore violazione di legge per cui si procede espressione di una maggior colpevolezza e di una più accentuata pericolosità sociale, in quanto sviluppo di un percorso delinquenziale da tempo intrapreso.
Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, in linea con il consolidato orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, oltre che scevra da manifesta illogicità, per cui non è censurabile in questa sede. 3.2. Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di motivazione in punto di dosimetria della pena, rileva il Collegio come la stessa sia inammissibile per carenza di interesse. Sul punto è sufficiente evidenziare che, ritenuta non configurabile da entrambi i giudici di merito l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., pur partendo da una pena base attestata sul minimo edittale, pari ad anni due di reclusione, aumentata di due terzi per la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. e poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, si perverrebbe comunque ad una pena superiore (pari ad anni due mesi due e giorni venti di reclusione) a quella irrogata (anni uno mesi sei di reclusione).
Dunque, la doglianza non è sorretta da alcun interesse, per cui deve essere dichiarata inammissibile, tenuto conto che l’eventuale suo accoglimento non potrebbe sortire alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.
3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del