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Ordinanza — n. 9291/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging general motivation flaws outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law for challenging a settled sentence. The appellant attempted to argue general illogicality of the court's reasoning, which the court held is not a valid ground for cassation under the relevant procedural articles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; The grounds for challenging a settled sentence are strictly limited to specific defects such as lack of express consent or legal error, excluding general flaws in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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settled sentence appeal inadmissible grounds general motivation flaws cassation procedure statutory limitations motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina giusto motivo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.).
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente manifesta illogicità della motivazione, richiamando peraltro la lettera b), del comma 1, dell'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Tale inammissibilità deve essere delibata, ai sensi di quanto dispone il testo del comma 5 bis, secondo periodo, dell'art. 610 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente manifesta illogicità della motivazione, richiamando peraltro la lettera b), del comma 1, dell'art. 606 cod.
art. 610 cod. proc. pen
Tale inammissibilità deve essere delibata, ai sensi di quanto dispone il testo del comma 5 bis, secondo periodo, dell'art. 610 cod. proc. pen., senza formalità, ovvero con procedura de plano.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RIZZA VINCENZO, nato a CROTONE il 17/05/1988; avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di CROTONE; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti. IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 13 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone applicava all'imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali aggravate; reati unificati dal vincolo della continuazione, con la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione con il reato satellite e la riduzione per il rito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente manifesta illogicità della motivazione, richiamando peraltro la lettera b), del comma 1, dell'art. 606 cod. proc. pen., laddove i vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione sono indicati alla lettera del comma 1, dell'art. 606 cod. proc. pen.

3. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.). 3.1. Il legislatore processuale, con legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal successivo 3 agosto, ha infatti inteso limitare la facoltà di impugnazione delle parti, in caso di accordo sulla pena da irrogare, ai vizi della volontà espressa dall'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Mentre tutti i vizi di motivazione della sentenza, compresa la sua mancanza, sono esclusi dall'elenco tassativo dei motivi deducibili. 3.2. Tale inammissibilità deve essere delibata, ai sensi di quanto dispone il testo del comma 5 bis, secondo periodo, dell'art. 610 cod. proc. pen., senza formalità, ovvero con procedura de plano.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20