Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing under Art. 444 and 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a cassation appeal against a plea bargain sentencing judgment cannot be based on alleged violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court failed to verify the absence of acquittal grounds, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds to those explicitly listed. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged procedural error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 comma 2-bis, 616 cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against the sentencing judgment is inadmissible if based on alleged violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as the law restricts admissible grounds to those expressly enumerated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ ANTONIO, nato a CERIGNOLA il 03/01/1967 avverso la sentenza del 13/09/2024 del GIP del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. VINCENZO BUONAVITA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lopez Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13/09/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti (v. pag. 23).
2. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaqui, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre