Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9288/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing under Art. 444 and 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a cassation appeal against a plea bargain sentencing judgment cannot be based on alleged violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court failed to verify the absence of acquittal grounds, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds to those explicitly listed. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged procedural error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, 448 comma 2-bis, 616 cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against the sentencing judgment is inadmissible if based on alleged violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as the law restricts admissible grounds to those expressly enumerated.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing cassation inadmissibility Article 448 paragraph 2-bis Article 129 Code of Criminal Procedure procedural exhaustion motivi di cassazione annullamento del licenziamento disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Milano del 13/09/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti (v.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano del 13/09/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti (v.
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaqui
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaqui, Rv.
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, Pierri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ ANTONIO, nato a CERIGNOLA il 03/01/1967 avverso la sentenza del 13/09/2024 del GIP del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. VINCENZO BUONAVITA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lopez Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13/09/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti (v. pag. 23).

2. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaqui, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre