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Sentenza — n. 9285/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9285/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9285/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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D'Andrea Donato e Lostorto Incoronata, a mezzo del difensore di fiducia e con due distinte impugnazioni, ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia del 16/07/2024, che applicava ai ricorrenti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena concordata dalle parti in ordine ai delitti di riciclaggio e di associazione per delinquere, disponendo altresì la confisca dell'immobile sito in Uzzano via Parri, n. 6 e di quant'altro oggetto di sequestro come da verbale del 6/12/2022.

Regesto Legislator

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art. 611 c.p, art. 648-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 648-quater cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9285/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo è manifestamente infondato. A norma dell'art. 648-quater cod. pen., la confisca del profitto del reato ha natura obbligatoria ed è disposta dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Inoltre, non risulta allegato che la richiesta di patteggiamento contemplasse anche la sorte della misura di sicurezza, non potendosi ritenere, in difetto di espressa esclusione, che l'accordo sulla pena racchiudesse in sé anche la volontà di precludere al giudice l'applicazione della confisca, soprattutto allorché si tratti di confisca obbligatoria.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali confisca dei beni confisca del veicolo a motore ricettazione bene sequestrato distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 611 c.p
ALDO ESPDSITO Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
art. 648-bis cod. pen
Erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e l'omessa motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 648-quater cod. pen
A norma dell'art. 648-quater cod. pen., la confisca del profitto del reato ha natura obbligatoria ed è disposta dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'ANDREA DONATO, nato a SAN BARTOLOMEO IN GALDO il 07/10/1964 LO STORTO INCORONATA, nata a TROIA il 27/05/1964 avverso la sentenza del 16/07/2024 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi dell'Avv. GIOVANNI GIOVANNELLI; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. ALDO ESPDSITO Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. D'Andrea Donato e Lostorto Incoronata, a mezzo del difensore di fiducia e con due distinte impugnazioni, ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia del 16/07/2024, che applicava ai ricorrenti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena concordata dalle parti in ordine ai delitti di riciclaggio e di associazione per delinquere, disponendo altresì la confisca dell'immobile sito in Uzzano via Parri, n. 6 e di quant'altro oggetto di sequestro come da verbale del 6/12/2022.

2. La difesa dei ricorrenti, con separate impugnazioni, deduce quali motivi comuni: 2.1. Erronea applicazione della legge penale con riguardo alla configurabilità del reato associativo. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen. e l'omessa motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Con riguardo, invece, alla posizione della Lostorto Incoronata, la difesa lamenta l'illegittimità della confisca nella parte in cui ha avuto ad oggetto "i veicoli e i telai e beni ancora in sequestro, ovvero, in caso di restituzione all'avente diritto, il valore di detti beni", in quanto si assume, per un verso, che non essendo la sentenza di patteggiamento equiparabile ad una sentenza di condanna, al giudice sarebbe precluso disporre la confisca del profitto del reato, ammissibile invece con la sentenza resa all'esito del giudizio di merito; per altro, che non avendo il patteggiamento previsto alcun accordo sul punto, era precluso al giudice disporre ex officio la confisca.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. Aldo Esposito, con requisitoria del 27 gennaio 2025, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. I primi due motivi, comuni ad entrambi i ricorsi, non sono consentiti in sede di legittimità. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 — 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 — 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. A norma dell'art. 648-quater cod. pen., la confisca del profitto del reato ha natura obbligatoria ed è disposta dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Inoltre, non risulta allegato che la richiesta di patteggiamento contemplasse anche la sorte della misura di sicurezza, non potendosi ritenere, in difetto di espressa esclusione, che l'accordo sulla pena racchiudesse in sé anche la volontà di precludere al giudice l'applicazione della confisca, soprattutto allorché si tratti di confisca obbligatoria.

Anzi, l'esame delle richieste di patteggiamento formulate degli imputati in data 3 giugno 2024 e poi richiamate nel verbale dell'udienza preliminare del 16 luglio 2024, conferma che l'accordo ebbe ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio e che nulla fu espressamente previsto riguardo alla confisca. Con la conseguenza che legittimamente la confisca risulta essere stata applicata unitamente alla pena concordata, tenuto conto che l'applicazione, obbligatoria o facoltativa di una misura di sicurezza personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al quantum della «pena irrogata» (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 — 02). Né può ritenersi viziata la decisione sul rilievo che il giudice non abbia specificamente indicato nella motivazione, quanto ai beni sopra indicati, le ragioni sottese all'applicazione della misura di sicurezza, tenuto conto che, non essendo contestato che trattasi di confisca obbligatoria, deve ritenersi sufficiente il richiamo operato dal giudice alla norma di legge che la impone quale profitto dei reato.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa