Sentenza — n. 9280/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 10 gennaio 2017 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava, nei confronti dell'odierno ricorrente, il giudizio di responsabilità in riferimento al reato associativo in tema di stupefacenti (capo 67) ed ai 22 reati fine contestati. 1.1. La Sezione sesta di questa Corte, con sentenza n. 26280 del 22/02/2018, annullava la sentenza di appello impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 67 (irrevocabili gli accertamenti della responsabilità per i 22 reati fine) e rinviava, per nuovo giudizio su tale capo, ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. 1.2. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava nuovamente il giudizio di primo grado, sia in punto di responsabilità per il reato associativo contestato al capo 67, che in punto di qualificazione apicale (promotore ed organizzatore) della sua partecipazione associativa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9280/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consentono di redigere la motivazione in foma semplificata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Zucco Roberto, nato a Locri il 08/04/1972, avverso la sentenza emessa il 05/06/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Roberto Bussinello, che ha illustrando i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 gennaio 2017 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava, nei confronti dell'odierno ricorrente, il giudizio di responsabilità in riferimento al reato associativo in tema di stupefacenti (capo 67) ed ai 22 reati fine contestati. 1.1. La Sezione sesta di questa Corte, con sentenza n. 26280 del 22/02/2018, annullava la sentenza di appello impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 67 (irrevocabili gli accertamenti della responsabilità per i 22 reati fine) e rinviava, per nuovo giudizio su tale capo, ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. 1.2. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava nuovamente il giudizio di primo grado, sia in punto di responsabilità per il reato associativo contestato al capo 67, che in punto di qualificazione apicale (promotore ed organizzatore) della sua partecipazione associativa.
2. Avvero tale sentenza ricorre nuovamente l'imputato, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta direzione e partecipazione all'associazione di settore descritta al capo 67 e violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del vincolo associativo, che non vede altri partecipi riconosciuti, se non concorrenti singolari nei distinti reati monosoggettivi. 2.2. Mancanza di motivazione, intesa come assenza del tratto grafico, in punto di rigetto del motivo di gravame con il quale erano richieste le circostanze attenuanti generiche.
3. Nulla è eccepito con i motivi di ricorso in punto di misura della sanzione confermata con la sentenza qui impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, atteso l'assoluto difetto di specificità estrinseca del primo motivo, speso in tema di responsabilità per la qualità di direzione ed organizzazione del sodalizio di settore, e per l'assoluta genericità del motivo di appello con il quale era richiesto alla Corte d'appello il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non obbliga la Corte a motivare specificamente sul punto. 1.1. Il primo motivo, con il quale si deducono in maniera promiscua (con forma rappresentativa inammissibile, v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione) i tre vizi di motivazione deducibili nella sede di legittimità, non si confronta con il diffuso e puntuale apparato argomentativo della sentenza impugnata (pag. da 18 a 26), ove la Corte territoriale onerata del rinvio ha cura di argomentare, con richiamo puntuale e ripetuto della prova intercettiva assunta a fondamento della prova, sia le ragioni della sussistenza del vincolo stabile che unisce più di tre persone (fratelli Marchetto, Davide Castaldi, Lelio Pileggi, Antonio Sansalone Piero Lo Noce, fratelli Marando di Platì) nella dedizione costante al traffico di stupefacenti, sia il ruolo di promotore ed organizzatore del traffico di stupefacenti, che si avvale della collaborazione anche di occasionali fornitori italiani o stranieri (Antonio Sergi, Giuseppe Cavallo, El Alami Abdelaaziz).
La Corte di rinvio ha in particolare evidenziato il ruolo assolutamente centrale assunto in seno al sodalizio dal ricorrente, che si occupa di reperire risorse finanziarie per gli acquisti di cocaina in Milano o nella Calabria ionica, ne cura l'acquisto, il trasporto verso il centro nord della penisola e lo smercio verso acquirenti abituali che costituiscono lo stabile avviamento della intrapresa commerciale di natura criminale. Un tale percorso argomentativo, fondato sulla elementare logica rappresentativa e deduttiva, non pare affatto azzardato, avendo valorizzato i giudici di merito il meccanismo associativo in grado di gestire ed organizzare la plurisoggettività, anche sulla base di risorse umane e finanziarie non accessibili al singolo trafficante "partecipato".
Risultano, pertanto, pienamente rispettati i criteri esegetici consolidati nella giurisprudenza di questa Corte sul tema della partecipazione associativa di settore, come pure in tema di qualità organizzativa della partecipazione (v. per il distinguo rispetto al concorso nella fattispecie nnonosoggettiva: Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 - 01; per la prova della qualità di organizzatore o promotore: Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272 - 02) Il motivo, dunque, mostra di rifiutare ogni forma di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, mirando viceversa a proporre in sede di legittimità un inammissibile differente apprezzamento della prova, così scivolando verso la censura di merito. 1.2.
Quanto al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve rappresentarsi in questa sede che il motivo di gravame con il quale si sollecitava la Corte di merito sul punto era quanto mai generico, non valorizzando in proposito alcun positivo e concreto elemento di valutazione evincibile dagli atti del processo. Il motivo di impugnazione generico resta dunque colpito dalla inammissibilità, anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione processuale, per la concorrente proposizione di motivi specifici.
Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841; da ultimo, Sez. 2, n. 27101, del 4/5/2023, ric. Meridiani + 2). In ogni caso, la motivazione spesa dalla Corte di merito in punto di qualità della partecipazione associativa consente di ritenere assorbita la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 10226 del 06/07/1994, Jovanovic, Rv. 200160 - 01).
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consentono di redigere la motivazione in foma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di