Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds countering first-instance factual evaluations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds countering the first-instance court's factual evaluations. The defense argued that the appellate court ignored evidence regarding the victim's demands and witness testimony, but the court found these arguments did not logically overturn the original decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds that logically and structurally refute the first-instance judge's evaluations; generic complaints or failure to identify unassessed elements render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ABAIDI THOURAYA nata il 14/04/1978 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERMI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Abaidi Thouraya ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale l’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. Al riguardo, il difensore della ricorrente premette che la Corte di appello aveva imputato alla difesa di non essersi confrontata adeguatamente con le motivazioni del giudice di primo grado in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e, in particolare, di non avere considerato la raccomandata inviata dalla persona offesa all’imputata e la testimonianza resa da Fidara Manlio; osserva che gli indicati elementi sarebbero andati a comprovare soltanto parte del narrato della persona offesa, quello di minore spessore accusatorio, ovvero la richiesta di restituzione delle chiavi di casa; il punto era che la difesa non aveva mai contestato che vi fosse stata tale richiesta, ma che la stessa non fosse stata ottemperata dall’imputata; con l’atto di appello si era invece rimarcato il progressivo deterioramento del rapporto tra le parti, con espressa riserva che argomentare più esaustivamente in sede di dibattimento; quanto alle attenuanti generiche, il difensore rileva che la valutazione operata dalla Corte di appello era chiaramente volta a contestare la fondatezza della doglianza difensiva, ma non la specificità o meno della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Si deve premettere che, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la proposizione di temi che sarebbero comunque inidonei a sovvertire la decisione del giudice di primo grado. 1.2.
Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, il motivo di appello relativo alla responsabilità non si confrontava con la richiesta di restituzione delle chiavi avanzata dalla persona offesa con raccomandata e con la testimonianza di Fidora Manlio, che in più occasioni aveva assistito alla richiesta formulata dalla persona offesa all’imputata di restituzione delle chiavi; quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la stessa non aveva indicato quali erano stati gli elementi non valutati dal Tribunale che avrebbero giustificato il loro riconoscimento, né perché avrebbe dovuto essere ritenuta non congrua le pena inflitta.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell