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Ordinanza — n. 9115/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9115/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Attinà Patrizia, nata in GERMANIA) il 12/10/1972, Capuano Giuseppe, nato a NAPOLI il 11/03/1968 avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'8/03/2019 il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto Patrizia Attinà e Giuseppe Capuano (oltre ad altra coimputata non ricorrente) responsabili del delitto di estorsione in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sull'aggravante, li aveva condannati alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 667 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9115/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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remissione della pena rinuncia alla motivazione ritiro a seguito di transazione alleggerimento della pena valore di riscatto controprestazione contrattuale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Simone Vincenzo Ferraioli, nell'interesse di Giuseppe Capuano, vizio di motivazione in punto di omessa assoluzione dell'imputato dal delitto di estorsione non avendo la Corte d'appello operato il preventivo vaglio della sussistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Per questa ragione, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Attinà Patrizia, nata in GERMANIA) il 12/10/1972, Capuano Giuseppe, nato a NAPOLI il 11/03/1968 avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'8/03/2019 il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto Patrizia Attinà e Giuseppe Capuano (oltre ad altra coimputata non ricorrente) responsabili del delitto di estorsione in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sull'aggravante, li aveva condannati alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 667 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di appello di Bologna, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dai difensori, a tal fine muniti di procura speciale, con il Procuratore Generale, e della rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 447 di multa, ciascuno, con conseguente revoca della pena accessoria;

3. ricorrono per cassazione l'Attinà ed il Capuano a mezzo dei rispettivi difensori che deducono: 3.1 l'Avv. Simone Vincenzo Ferraioli, nell'interesse di Giuseppe Capuano, vizio di motivazione in punto di omessa assoluzione dell'imputato dal delitto di estorsione non avendo la Corte d'appello operato il preventivo vaglio della sussistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 3.2 l'Avv. Massimo Cacciari, nell'interesse di Patrizia Attinà, vizio di motivazione in punto di omessa assoluzione dell'imputato dal delitto ascrittole non avendo la Corte d'appello operato il preventivo vaglio della sussistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

4. I ricorsi sono inammissibili. La rinuncia ai motivi d'appello in punto di responsabilità, infatti, ha determinato, su tali aspetti, il passaggio in giudicato della sentenza gravata essendo perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti proprio ai motivi d'appello rinunciati rispetto ai quali non è più possibile rilevare, nemmeno d'ufficio, eventuali questioni anche di nullità che fossero ad essi collegate; con riguardo al (riproposto dal legislatore del 2017) "concordato in appello" si è infatti efficacemente parlato di "patteggiamento sulla sentenza" o, per meglio dire, "sui motivi" in cui, come detto, l'accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l'atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado.

Per questa ragione, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione di merito, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia sui quali, invece, si è formato il giudicato (cfr., Sez. 5, n. 15505 dei 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2025 Il Co