Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9107/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed outside the specific grounds permitted by the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court had already recognized these as equivalent to the agreed aggravating factor in the settlement. Consequently, the Court found no valid legal grounds for the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentence of applied penalty filed after the entry into force of the novation is inadmissible unless based on specific statutory grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between the request and the sentence, erroneous legal qualification of the act, or illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility de plano new procedural law generic mitigating circumstances settlement agreement court costs and fine attenuazione della pena motivi di cassazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Pistoia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di Stefan Casandra la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina e tentata rapina, meglio precisati in rubrica.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN CASANDRA nata in Romania il 17/3/1999 avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Pistoia 1'8/10/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Pistoia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di Stefan Casandra la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina e tentata rapina, meglio precisati in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

• Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Considerato che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti e che le attenuanti generiche risultano essere state riconosciute in favore dell'imputata come equivalenti sulla ritenuta aggravante, i motivi di ricorso sono inammissibili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Mari aniela Borsellino Giovanna Verga / DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONG PE